L’accordo 25 luglio 2012 ha dettato
anche alcune disposizioni per quanto
concerne l’organizzazione dei corsi;
nel riprendere i principi già introdotti
negli accordi 21 dicembre 2011, in
relazione ai requisiti dei docenti e in
attesa della pubblicazione dei nuovi
criteri stabiliti dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e
la sicurezza sul lavoro, è stato confermato
che gli stessi devono dimostrare
di avermaturato un’esperienza almeno
triennale nei campi dell’insegnamento
e/o di attività
professionali in materia di salute e di
sicurezza sul lavoro, anche svolgendo
l’attività di responsabile del Servizio
di prevenzione e protezione; è
necessario sottolineare che al punto
1, accordo 21 dicembre 2011, è stato
stabilito che per esperienza professionale
è considerata anche quella di
datore di lavoro che svolge direttamente
i compiti di prevenzione e protezione
(art. 34,D.Lgs. n. 81/2008).
In tal senso, agli organi di vigilanza è
stato suggerito di considerare sicuramente
soddisfatto questo requisito in
caso di «svolgimento continuativo delle
funzioni di insegnamento e/o professionali
per almeno tre anni nel quinquennio
anteriore alla data di pubblicazione
dell’accordo (11 gennaio
2012)»; questa precisazione, però,
ha solo un valore indicativo.
Invece, per quanto riguarda la sede
di svolgimento dei corsi per i lavoratori,
i preposti e i dirigenti, è stato
sottolineato che può essere il luogo
di lavoro o un’aula esterna e, in ogni
caso, deve essere individuato il soggetto
organizzatore del corso; nell’accordo
21 dicembre 2011 è stato
precisato che può essere anche il
datore di lavoro ma, a scanso di
equivoci, occorre precisare che per
effetto del combinato disposto degli
artt. 18, comma 1, lettera l), e 37,
comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, in
realtà è sempre il datore che rimane
responsabile dell’organizzazione
dell’azione formativa fermo restando,
ovviamente, la facoltà di avvalersi
del supporto di soggetti esterni
(associazioni sindacali e di categoria,
consulenti, enti pubblici ecc.).
In relazione agli attestati di formazione
(punto 7, accordo 21 dicembre
2011, ex art. 37) è stato anche
stabilito che una copia degli stessi è
opportuno che sia rilasciata al lavoratore,
al preposto e al dirigente, anche
al fine di poter usufruire dei crediti formativi da parte dei datori di
lavoro.
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