IL RUOLO DEL LAVORATORE NEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.

IL RUOLO DEL LAVORATORE NEL D. LGS. 81/08 E S.M.I.

RUOLO DEL LAVORATORE
Il lavoratore non è più considerato soltanto beneficiario delle norme prevenzionistiche ma, al contempo, destinatario “iure proprio” di una serie di precetti antinfortunistici e, talvolta, addirittura, soggetto attivo del reato.
A lui il legislatore ha assegnato un ruolo nuovo e attivo: egli è stato chiamato “a uscire dalla sua inerzia di titolare del credito di sicurezza, il cui soddisfacimento è comunque autonomamente garantito e rafforzato e a farsi protagonista della sicurezza individuale e collettiva”
Secondo alcuni, il lavoratore è al tempo stesso soggetto/oggetto dell’obbligo di sicurezza.
l'art. 21 del d.lgs. n. 81/2008, per la prima volta, prescrive obblighi per i lavoratori autonomi (che compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 c.c., nonché soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e per i componenti dell’impresa familiare, di cui all’art. 230-bis c.c.; ciò, in considerazione della estensione della nozione di lavoratore innanzi detta.
Tale norma si applica anche ai volontari, come definiti dalla nuova versione dell’art. 3, comma 12-bis del d.lgs. n. 81/2008 18. Si tratta di obblighi in materia di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale e tessera di riconoscimento.
Il sistema sicurezza ha così inteso responsabilizzare anche il soggetto più direttamente inserito nell’organizzazione aziendale che, proprio per il suo ruolo, per la sua collocazione operativa e per il suo diretto coinvolgimento nel ciclo produttivo, meglio di chiunque altro è in grado di individuare le situazioni di rischio e i possibili rimedi.
Per questo gli si chiede di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non più, dunque, solo soggetto passivo dal quale esigere il rispetto e l’esecuzione di ciò che altri soggetti stabiliscano ma attore capace di influire e influenzare, con il suo apporto, il sistema di organizzazione della sicurezza; non più solo creditore di sicurezza ma anche debitore della stessa, obbligato cioè a collaborare con gli altri soggetti della sicurezza in virtù dei compiti di intervento, di segnalazione, di controllo e del suo fattivo contributo nell’organizzazione aziendale.
Ciò in linea con le caratteristiche delle moderne organizzazioni produttive.
La prestazione di lavoro da lui resa, dunque, deve essere svolta “in condizioni di sicurezza”, grazie all’azione del datore di lavoro e dei suoi più stretti collaboratori – che restano gli obbligati principali – ma, al tempo stesso, deve essere “sicura” anche grazie al rispetto, da parte sua, degli obblighi impostigli direttamente dalla legge.
Cambia, dunque, l’impostazione di fondo: diversamente dai precedenti normativi tesi, in particolare, a imporre misure tecniche di sicurezza da aggiornare continuamente (c.d. sicurezza oggettiva), la normativa di derivazione comunitaria di seconda generazione, ha reso partecipi e corresponsabili tutti i soggetti coinvolti. nell’organizzazione del lavoro e, dunque, gli stessi lavoratori – tradizionalmente meri soggetti beneficiari della tutela – in quanto direttamente inseriti nell’organizzazione del lavoro (sicurezza soggettiva).
Il d.lgs. n. 81/2008 ha assegnato al lavoratore il nuovo ruolo di collaboratore di sicurezza del datore di lavoro.
Egli è, pertanto, tenuto a partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro; è, altresì, tenuto a osservare le norme poste dal legislatore ed eventualmente dal datore di lavoro in materia di sicurezza; è, comunque, tenuto ad assumere comportamenti avveduti, accorti, prudenti, al fine di tutelare il bene salute sua e degli altri lavoratori e/o terzi.
La giurisprudenza che in materia di sicurezza, come già innanzi detto, per molti anni ha ignorato il comportamento del prestatore di lavoro, solo di recente ha cominciato, finalmente, a prendere atto della “nuova filosofia” in materia e del nuovo ruolo che compete al lavoratore subordinato nel panorama dei molti soggetti destinatari e gravati del dovere di sicurezza.
Con una rilevante e innovativa sentenza, dopo una interessante ricostruzione del quadro normativo di riferimento, la Cassazione è arrivata ad affermare il principio secondo il quale il lavoratore è tenuto a svolgere un ruolo di garanzia attiva all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, al fine di tutelare la propria ma anche l’altrui sicurezza, senza, tuttavia, dimenticare che il soggetto primariamente obbligato sia e resti il datore di lavoro.
Con l’introduzione di obblighi specifici a carico del lavoratore – ora sanciti dall’art.20 del d.lgs. n. 81/2008 – in sostanza, il legislatore ha voluto difendere tale soggetto dalla sua stessa imprudenza ovvero impedire che la temerarietà di alcuni (lavoratori) possa mettere in pericolo l’incolumità degli altri o dei terzi estranei all’attività lavorativa ovvero dello stesso datore di lavoro.
Si tratta di obblighi “autonomi” e non mediati dal datore di lavoro, autonomamente sanzionati dalla legge, in caso di violazione. Essi hanno anche una immediata rilevanza nell’ambito del contratto di lavoro.
Il lavoratore, in quanto parte del contratto di lavoro, ha il dovere di adempiere anche agli obblighi in materia di sicurezza. La sua prestazione non deve essere solo professionalmente adeguata – sul piano del risultato finale – ma anche svolta nel rispetto degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza e dalle stesse disposizioni approntate in materia, dal datore di lavoro e/o dai suoi più stretti collaboratori.
Con la stipula del contratto di lavoro, il lavoratore, dunque, assume obblighi di sicurezza in primo luogo nei confronti del datore di lavoro: osservare le disposizioni e le istruzioni da quest’ultimo impartitegli; utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione, ecc.
La violazione da parte sua degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza potrà determinare, nelle realtà produttive più ridotte, persino danni alla integrità fisica dello stesso datore di lavoro; in quelle più complesse e articolate, inciderà, comunque, nella sua sfera giuridica, esponendolo a responsabilità particolarmente gravose: pur se non danneggiato direttamente, infatti, il datore di lavoro potrebbe subire ripercussioni indirette da quella condotta inadempiente in quanto lesiva dell’integrità psico-fisica di altri lavoratori e/o di terzi presenti sul luogo di lavoro.
Assume, altresì, obblighi di sicurezza nei confronti degli stessi colleghi di lavoro.
Pur trattandosi di obblighi specifici, la norma contiene previsioni piuttosto generali che individuano i comportamenti cui il lavoratore dovrà attenersi in riferimento a specifiche situazioni. La loro violazione, comporterà l’applicazione di sanzioni penali (a eccezione della lett. a) e, ovviamente di sanzioni civili.
Il primo dovere prescritto dalla lett. a, è quello di contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La nozione di “attrezzature di lavoro” è desumibile dall’art. 69 del d.lgs. n. 81/2008 che, sebbene circoscritta ai soli effetti del titolo III, pare richiamabile in questa sede sulla base di un’interpretazione logico-sistematica. Quelle di “sostanze” e di “preparati pericolosi”, essendo rilevante l’elemento del pericolo, possono essere individuate proprio in relazione alla loro potenzialità di arrecare danni.
Una formulazione di tal genere, amplia il novero degli strumenti sui quali il lavoratore deve operare correttamente ed è da preferire, in quanto più tecnica e implicante un’attenzione meno generica e più specifica.
Non apportano nessuna rilevante modifica, rispetto alla disposizione precedente, la lett. d, che prescrive l’obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione dei lavoratori; la lett. f, che prescrive di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo e la lett. g, che sancisce l’obbligo di non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.
Si tratta, ancora una volta, di disposizioni di carattere generale che non indicano specifici comportamenti da assumere ma richiedono diligenza e competenza tecnica nell’espletamento della prestazione lavorativa inibendo iniziative estemporanee del lavoratore ovvero comportamenti autonomi che possano compromettere la sicurezza individuale e collettiva.
Così come, l’autorizzazione richiesta dalla norma che rende lecita la condotta altrimenti vietata, deve essere rilasciata da un soggetto legittimato, intendendosi tale, il titolare dei poteri di direzione o di coordinamento nei confronti del lavoratore. Questa previsione è stata operata dal legislatore al fine di scongiurare la creazione di nuovi pericoli o, addirittura, un innesto a catena di incidenti.
Le attività di informazione, formazione e addestramento servono, in sostanza, per trasferire al lavoratore le conoscenze possedute dal datore di lavoro in ordine alla pericolosità dell’attività svolta. Solo il lavoratore che conosce i pericoli cui è esposto, può correttamente prendersi cura di sé stesso e dei compagni.
Il sistema tracciato dal legislatore è quanto mai chiaro: poiché attori della sicurezza sono tanto il datore di lavoro che il lavoratore, entrambi debbono avere il medesimo bagaglio conoscitivo.
La formazione del lavoratore in materia di sicurezza rappresenta, dunque, il passaggio fondamentale e obbligato per trasformarlo, da mero esecutore di regole e procedure prestabilite da altri, in soggetto attivo e responsabile in materia.
Un lavoratore che ha ricevuto una corretta e adeguata formazione, che ha esperienza, che conosce l’impresa dall’interno e pratica correttamente metodi e procedure di lavoro, può, meglio di chiunque altro soggetto, individuare i rischi anche potenziali dell’attività che svolge e dell’ambiente in cui opera e, meglio di chiunque altro soggetto contribuire, con il suo impegno, alla prevenzione degli stessi.
Più il lavoratore sarà informato, addestrato e formato, maggiore sarà la sua attenzione, la sua consapevolezza, l’impegno.
Maggiore, sarà, conseguentemente, la sua responsabilità in materia di sicurezza.
Egli sarà, quindi, di norma, chiamato a rispondere degli eventi rientranti nell’area di rischio che è stato addestrato a gestire.

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