LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

LA FORMAZIONE E L’INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

LAVORATORI
Uno dei punti fondamentali del D.Lgs.81/08 èquello relativo al ruolo dell’informazione e della formazione.
Secondola normativa vigente, ogni lavoratore deve ricevere un’adeguata informazione e formazione con particolare riferimento al tipo di mansione svolta.
La formazione e l’informazione sono alla base del sistema di sicurezza aziendale; rientrano, infatti, nel programma di prevenzione e sono fondamentali per evitare gli infortuni sul lavoro.
Attraverso l’attività di informazione e di formazione, i lavoratori possono acquisire le conoscenze necessarie per lavorare in sicurezza.
Tutti i lavoratori sono tenuti ad osservare le norme e le altre disposizioni / istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione individuale e collettiva. La mancata osservanza delle norme o delle disposizioni ricevute
può essere perseguita penalmente.
L’obiettivo di fondo della legge è il “miglioramento” della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro insieme con il Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di predisporre ed attuare un  programma di formazione ed informazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza che sarà svolto durante l’orario di lavoro.
Inoltre, egli ha anche il compito di rendere noto a tutti i lavoratori l’organigramma della sicurezza affiggendolo nei luoghi di evidenza ed di distribuire un opuscolo informativo contenente le procedure di lotta antincendio e di emergenza.
L’informazione, la formazione e l’addestramento prevedono degli oneri a carico del datore di lavoro che non devono essere visti come una spesa ma come un investimento.
Infatti, un lavoratore che ha ricevuto un’idonea informazione e formazione, lavora meglio sia ai fini produttivi che di sicurezza.
E’ importante che ogni lavoratore conosca quali sono le principali informazioni sulla corretta gestione della sicurezza in Azienda.
Il coinvolgimento e la partecipazione del lavoratore sono essenziali per la buona riuscita della prevenzione dei rischi in Azienda: così un lavoratore attento, attivo e partecipe fa bene a se stesso e agli altri.
Gli obiettivi di un processo informativo e formativo sono:
- ridurre gli infortuni;
- definire una partecipazione responsabile di tutti alla propria sicurezza ed a quella degli altri;
- consolidare i comportamenti corretti;
- eliminare i comportamenti errati.
INFORMAZIONE
Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
DEFINIZIONE
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.
Art. 36 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
FORMAZIONE
Art. 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
DEFINIZIONE
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.
Art. 37 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Il processo formativo ed informativo si esplica attraverso le seguenti fasi:
- programmazione dell’attività formativa ed informativa;
- definizione delle tecniche didattiche;
- valutazione e misurazione dei risultati;
- documentazione delle attività formative ed informative.
Programmazione dell’attività formativa ed informativa
Questa fase prevede un’analisi su come viene svolto il lavoro ed una raccolta di informazioni attraverso questionari e check-list. I singoli lavoratori a seconda della mansione svolta, vengono formati ed informati sui pericoli ed i rischi  a cui sono esposti. Vengono individuate le persone che hanno obblighi di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori, indicati i formatori esterni ed interni e stabilite le date delle attività formative.
Definizione delle tecniche didattiche
In questa fase vengono definite le  tecniche didattiche da utilizzare al fine di esplicare le attività formative ed informative. Lo scopo è quello di individuare le tecniche più idonee per facilitare l’apprendimento dei lavoratori. Sicuramente bisogna privilegiare le riunioni in quanto consentono la partecipazione di tutti, un utile confronto e la condivisione di problemi e soluzioni.
Valutazione e misurazione dei risultati

In questa fase vengono valutati e misurati i risultati delle attività informative e formative al fine di verificare il grado di apprendimento del lavoratore. Se la verifica dà un esito negativo, significa che è necessario ripetere le attività utilizzando metodi diversi.  La valutazione deve essere effettuata non solo alla fine dello svolgimento delle attività ma anche in itinere. Gli strumenti utilizzati sono l’osservazione del comportamento dei lavoratori, i questionari e la constatazione del cambiamento dell’atteggiamento del lavoratore.
Documentazione delle attività formative ed informative
Le attività formative ed informative devono essere progettate e  documentate in base ai criteri di:
Progettazione
Bisogna documentare ogni fase dei processi formativi ed informativi in relazione ai contenuti, agli obiettivi, ai criteri di valutazione, ai formatori;
Condivisione
È necessario che i documenti vengano condivisi dai diversi soggetti della prevenzione;
Esaustività

Nel documentare i processi formativi ed informativi bisogna essere esaustivi e riportare tutto nei minimi particolari;
Omogeneità
E’ importante che tutti i documenti relativi alla sicurezza risultino omogenei nei contenuti;
Ordinazione
Bisogna realizzare un archivio facile e di veloce consultazione relativo a tutta la documentazione sulla sicurezza.
L’attività informativa e formativa non può essere generica ma va organizzata in relazione alle caratteristiche del lavoratore. Bisogna tener conto del profilo professionale, dell’età, del grado di istruzione, dell’esperienza.
In particolare:
Se il lavoratore è una persona adulta, bisogna innanzitutto superare la sua resistenza all’apprendimento dovuta alla propria esperienza lavorativa e di vita, dimostrandogli con esempi concreti l’utilità di ciò che deve apprendere.
Se il lavoratore è giovane sarà molto più propenso all’apprendimento e ad adottare le misure di sicurezza impartite.
Se il lavoratore è straniero, invece, il problema principale è legato alla lingua, quindi, per facilitare la formazione ci si può servire di mediatori culturali che hanno il compito di interpretare le esigenze e le necessità dei lavoratori stranieri.
L’informazione deve essere sintetica, chiara, comprensibile e può essere verbale, scritta o sottoforma di pittogrammi.
Essa può avvenire attraverso:
- colloqui;
- comunicazioni in bacheca;
- gruppi di lavoro specifici,
- conferenze;
- seminari informativi.
- manifesti;
- riunioni;
- segnaletica;
- circolari;
- cartellonistica;
- opuscoli;
A supporto del processo informativo possono essere utilizzati immagini, lavagne, filmati e materiale cartaceo da consegnare. 
Un  esempio d’informazione è data dall’istruzione che può riguardare delle procedure comportamentali, l’uso di attrezzature di lavoro o DPI e la manipolazione di alcune sostanze.
Uno degli strumenti più comuni utilizzati per informare i lavoratori è sicuramente rappresentato dalla segnaletica.
Affinché tale strumento risulti efficace c’è bisogno che sia collocato in posti chiaramente visibili e caratterizzato da messaggi facilmente comprensibili.
L’opuscolo informativo, viene distribuito a ciascun lavoratore con lo scopo di fornire un’adeguata informazione in relazione alle problematiche della sicurezza, ai comportamenti da adottare sui luoghi di lavoro ed a quelli da evitare ed alle procedure da adottare in caso di emergenza.
Essi, però, se utilizzati come unico strumento di informazione risultano inefficaci.
La raccolta d’informazioni può avvenire attraverso l’intervista che non è altro che un colloquio tra due persone  che ha l’obiettivo di:
- raccogliere le informazioni rilevanti per un’indagine;
- formulare ipotesi ed individuare le relazioni tra fenomeni;
- approfondire i risultati ottenuti attraverso altri strumenti d’indagine.
Un altro mezzo per ricavare informazioni è il questionario che permette di ottenere dei dati in  tempi brevi; l’unico svantaggio è dato dal fatto che le informazioni ricavate sono generiche, soggettive ed hanno un’attendibilità legata alle caratteristiche del questionario.
L’attività formativa prevede la partecipazione di tutti i dipendenti a riunioni interne di formazione sui rischi generali presenti e su quelli relativi alle singole mansioni.
I corsi di formazione ed informazione sono organizzati dal datore di lavoro e dal Servizio di Prevenzione e Protezione e ad ogni riunione formativa viene compilato un verbale che indica gli argomenti trattati e la firma dei partecipanti.
L’attività formativa deve essere aggiornata con una cadenza stabilita dalla legge ed ogni qual volta viene aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi.
La formazione deve essere specifica sui rischi, adeguata, sufficiente e documentata.
Essa può avvenire attraverso:
Lezioni frontali
La formazione può avvenire in aula, sul luogo di lavoro, in FAD . Essa può avvenire attraverso l’utilizzo di lavagne, materiale cartaceo, filmati, diapositive, cd-rom ed e-learning. Durante lo svolgimento delle lezioni, bisogna coinvolgere i partecipanti attraverso un’esposizione chiara, esponendo argomenti utilizzabili nella pratica e condividendo gli argomenti esposti.
Lavoro di gruppo
In questo caso coloro che partecipano alla formazione, a seconda del tipo di attività svolta e degli obiettivi, vengono suddivisi in sottogruppi di 4-5 lavoratori. A ciascun sottogruppo viene assegnato un compito che sarà svolto attraverso la condivisione delle conoscenze.
Esercitazioni
Le esercitazioni possono essere di tipo nozionistiche, addestrative , su problemi particolari e sui comportamenti. Possono riguardare l’analisi di un caso o la simulazione di una situazione problematica in cui ciascun lavoratore ha un proprio ruolo.
Role playng
In questo caso, ad ogni partecipante viene assegnato un ruolo attraverso il quale esprime opinioni, percezioni ed aspettative. Coloro i quali non hanno un ruolo assegnato esprimono alla fine del gioco le loro osservazioni.
Mentre l’informazione ha un carattere divulgativo di dati, notizie, mirato all’indicazione dei rischi sul lavoro ed alle modalità di prevenzione, la formazione deve rappresentare l’interiorizzazione della tematica della sicurezza.
Perciò  la formazione non può essere esclusivamente teorica, ma le lezioni basate su presentazioni audiovisive devono essere integrate con discussioni, simulazioni e progetti di gruppo per consentire al lavoratore di maturare il concetto di sicurezza.
È di fondamentale importanza accertarsi gli obiettivi siano stati raggiunti e che le norme comportamentali in materia di sicurezza siano state recepite dai lavoratori.
La verifica dei risultati può avvenire attraverso:
- questionari o osservazioni del gruppo che evidenziano l’interesse per gli argomenti trattati, il raggiungimento degli obiettivi, l’utilità del corso,  la chiarezza degli argomenti esposti e la qualità dei supporti didattici;
- test finali, colloqui e prove che evidenziano il grado di apprendimento dei partecipanti;
- misurazioni delle prestazioni che evidenziano l’andamento degli infortuni,il ritorno economico ed il raggiungimento degli obiettivi.

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