POLVERI DI LEGNO PRESCRIZIONI PRELIMINARI

POLVERI DI LEGNO
POLVERI DI LEGNO
Il legno è un materiale complesso ed eterogeneo, composto da elementi comuni a tutte le essenze e da una quota di elementi specifici per ciascuna classe di esse.
Gli elementi comuni, in percentuale superiore al 95%, sono,essenzialmente, i seguenti:
o Cellulosa, uno dei più importanti polisaccaridi, costituita da molecole di glucosio
;
o Emicellulosa;
o Lignina, che è un polimero organico naturale complesso ed eterogeneo.
Invece, i componenti particolari e specifici, costituiti in miscele variabili con una percentuale del 5%, sono i seguenti:
o componenti organici polari e non polari, quali acidi grassi, resine acide, cere, alcoli, terpeni, steroli, sterileteri, gliceroli, tannini, flavonoidi, chinoni;
o componenti organici idrosolubili, quali carboidrati, alcaloidi, proteine;
o componenti inorganici, quali sali minerali disciolti, particelle minerali della granulometria delle sabbie.
Il potenziale allergogeno di alcune essenze di legno è associato alla quota proteica e terpenica, mentre il potenziale cancerogeno potenzialmente viene associato alla quota tanninica che compone il legno.
Dal punto di vista merceologico, le varie essenze di legno sono distinte in funzione della botanica, della loro provenienza geografica e della loro compattezza, mentre dal punto di vista della salute e sicurezza sul lavoro il legno viene distinto in due categorie ben precise:
o legno duro, per indicare quello ricavato dalle latifoglie (acero, balsa, betulla, pioppo, castagno, ciliegio, salice, quercia, noce americano, olmo, ontano, pino rosso, palissandro,platano americano, mogano, ecc…);
o legno dolce, o tenero, per indicare quello ricavato dalle conifere (abete, cipresso, cedro, larice, pino, sequoia).
La letteratura internazionale indica come cancerogena per l’uomo, l’esposizione alle polveri di legno duro, classificandola in vari gruppi:
o gruppo 1 (cancerogeni per l’uomo): fabbricazione di mobili e lavorazioni di ebanista;
o gruppo 2B (possibili cancerogeni per l’uomo): lavorazioni di falegnameria e carpenteria;
o gruppo 3 (non classificabili in relazione alla cancerogenicità per l’uomo): industria del legname e delle segherie.
In base alle suddette classificazioni tutte le lavorazioni comprese nei gruppi 1, 2B, e 3 devono valutare l’esposizione alle polveri di legno duro ed applicare la normativa del D.Lgs n.81/08.
Per polvere di legno si deve intendere la sospensione di particelle di legno disperse nell'aria, prodotte durante la lavorazione del legno in quantità e qualità variabile, in funzione della tipologia di lavorazione e delle specie legnose impiegate.
I potenziali effetti dannosi sulla salute sono determinati dalla penetrazione e dalla deposizione delle particelle nelle vie aeree secondo diversi meccanismi fisiopatogenetici che spesso agiscono in associazione (meccanismi fisici, meccanismi tossici e meccanismi allergici).
Il legno non è di per sé cancerogeno, la polvere di legno può essere cancerogena. Solo le lavorazioni che comportano l’esposizione a tali polveri sono a rischio di poter far insorgere un eventuale cancro.
Il legno è un materiale complesso e relativamente eterogeneo, con una quota di componenti comuni a tutte le essenze ed una quota di componenti particolari specifici per ciascuna classe di esse; in assenza di importante riscaldamento, il legno mantiene durante le lavorazioni, la composizione del materiale originario.
I componenti organici presenti sono, essenzialmente, la cellulosa, l’emicellulosa e la lignina. La percentuale complessiva di questi tre componenti risulta superiore al 95% del materiale. Il restante 5% è costituito da miscele variabili dei seguenti costituenti particolari:
componenti organici polari e non polari come acidi grassi, resine acide, cere, alcoli, terpeni, steroli, sterileteri, gliceroli, tannini, flavonoidi, chinoni; componenti organici idrosolubili; componenti inorganici tra cui i sali (eventualmente anche di natura quarzosa presenti in alcuni legni africani).
I legni vengono divisi in duri e teneri sulla base della distinzione botanica: il termine “duro”non fa riferimento all’effettivo grado di durezza del legno, ma è la traduzione letterale del termine inglese “hardwood”, utilizzato per indicare il legno ricavato da alberi della famiglia delle Angiosperme. In linea generale i “legni duri” sono rappresentati dalle latifoglie ed i “legni dolci” o teneri, dalle conifere (Gymnosperme). Tale distinzione non tiene necessariamente conto delle caratteristiche fisiche di resistenza del legno, per cui legni relativamente “teneri” per la lavorabilità sono compresi nel gruppo dei legni duri.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
Il D. Lgs. n.81/08 definisce agente cancerogeno “una sostanza, un preparato  un preparato di cui all’ Allegato XLII, nonché una sostanza o un preparato emessi durante un processo previsto dall’ Allegato XLII”  (Art. 234 comma 1 lettera a) n.3  del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
In base a tale normativa, i datori di lavoro che effettuano lavorazioni comportanti l’esposizione a polveri di legno duro, devono essere in grado di dimostrare:
• di aver messo in atto tutte le misure previste per la riduzione di tale esposizione al valore più basso tecnicamente possibile (Art. 235 del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09);
• che l’esposizione all’interno della loro attività è comunque inferiore a 5 mg/m³, (frazione inalabile, misurata per un periodo di riferimento di otto ore, in presenza di qualsiasi miscela di polveri di legno contenete legno duro) (Allegato XLIII del D.Lgs. n. 81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09).
INTERVENTI/DISPOSIZIONI/PROCEDURE PER RIDURRE I RISCHI
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:
• Il datore di lavoro valuta i rischi per la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni ed attua le misure necessarie per eliminare o ridurre tali rischi (Art 236, 237, 238 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Effettuare periodicamente la formazione e l’informazione ai lavoratori sulla cancerogenicità e sulle misure di protezione e prevenzione (Art. 239 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Effettuare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori esposti a polveri di legno duro (potenziale agente cancerogeno) con periodicità annuale oppure con periodicità stabilita di volta in volta dal medico, mirata al rischio specifico (Art. 242 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Predisporre e compilare in maniera corretta il Registro degli Esposti a polvere di legno duro, come da modulistica standard presentata dall’ISPESL (Art. 243 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Segregare le lavorazioni a rischio di diffusione delle polveri nell’ambiente di lavoro in locali separati, in modo da ridurre il numero degli esposti (Art. 237 comma 1 lettera b) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Predisporre sistemi di aspirazione localizzata alla fonte di emissione, senza ricircolo in ambiente di lavoro e in modo tale da rimanere al di sotto dei 5 mg di polvere per mc di aria, previsti dalla normativa
• Predisporre idonei sistemi di ventilazione  generale dei locali, evitando che l’operatore sia investito dal flusso d’aria polverosa
• Garantire il ricambio dell’aria dei locali
• Effettuare la pulizia costante dell’ambiente e delle attrezzature, con periodicità giornaliera e al di fuori dell’orario di lavoro, evitando l’uso di scope o di aria compressa ed utilizzando aspiratori industriali dotati di filtri assoluti (filtro HEPA con efficienza del 99,9%), per evitare il riciclo delle polveri più fini nell’ambiente di lavoro (Art. 237 comma 1 lettera e) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Attuare le norme igieniche generali relative alla pulizia del luogo di lavoro (Art. 64 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Effettuare una corretta gestione e smaltimento dei residui di lavorazione (Art. 237 comma 1 lettera h) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Verificare la corretta applicazione delle procedure di prevenzione e l’effettiva diffusione delle stesse tra le maestranze, anche con l’ausilio di campionamenti ambientali(Art. 237 comma 1 lettera d) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Indossare idonei indumenti protettivi, che vanno “depolverati” sul luogo di lavoro con attrezzi aspiranti e riposti in armadietti appositi, almeno a doppio scomparto (Art. 238 comma 1 lettera c) del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
• Indossare i necessari dispositivi di protezione individuale verificandone preventivamente l’integrità e/o lo stato di efficienza seguendo quanto specificato sul manuale d'uso e manutenzione
• Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante

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