SISTEMA DISCIPLINARE 231

Ai sensi del D.Lgs 231/2001 viene introdotto nell’ordinamento legislativo italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza
SISTEMA DISCIPLINARE
Ai sensi del D.Lgs 231/2001 viene introdotto nell’ordinamento legislativo italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che svolgono attività come sottoposti (soggetti ‘apicali’ e soggetti ‘in posizione subordinata’). Il decreto definisce come enti soggetti a tale normativa gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ o singolarmente ‘Ente’; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
Il decreto prevede l’esonero dalla responsabilità amministrativa-penale qualora l’azienda abbia adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di seguito indicato MO (Modello Organizzativo), adeguato a prevenire i reati previsti dal decreto stesso e si sia dotata di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel medesimo modello e nel codice etico.
Si precisa che il Sistema disciplinare adottato viene predisposto considerando comunque che la commissione o il concorso di reato, previsti dal Decreto, sono già sanzionati dal Codice Penale, e dal quale il presente documento è da ritenersi distinto e autonomo. Le regole e le sanzioni sono da considerarsi come un ulteriore elemento di integrazione, senza sostituire, nella maniera più assoluta, le norme di legge applicate in materia di commissione di reati e trovano attuazione a prescindere dall’esito di eventuali procedimenti iniziati per l’applicazione di sanzioni penali. Ai sensi del presente documento pertanto l’azienda applica le sanzioni riportate qualora siano riscontrate violazioni al MO e al codice etico.
Il Sistema disciplinare si applica a tutti i soggetti coinvolti in attività aziendali; sono soggetti all’applicazione del Sistema disciplinare i dirigenti e gli amministratori, i lavoratori dipendenti (quadri, impiegati, etc.), i consulenti, i collaboratori e tutti i terzi che abbiano rapporti contrattuali e lavorativi con l’azienda.
In particolare sono oggetto di sanzioni le violazioni del MO perpetrate dai soggetti in posizione “apicale”, in quanto assegnatari delle funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’azienda o di suoi reparti dotati di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo, sia le violazioni perpetrate dai soggetti in posizione subordinata e sottoposti all’altrui direzione o vigilanza e comunque operanti in nome e per conto dell’azienda.
L’applicazione delle sanzioni tiene conto delle infrazioni rilevate e delle non conformità a carico del soggetto nei cui confronti si procede. Tale intervento viene fatto con il coinvolgimento dell’OdV, che nei suoi compiti controlla l’osservanza del MO e procede a rilevarne le difformità, proponendo alla dirigenza l’eventuale tipologia di sanzione applicabile.
L’attribuzione delle sanzioni previste tiene conto anche dell’inquadramento giuridico e delle disposizioni applicabili per legge in relazione alla tipologia del rapporto di lavoro del soggetto nei cui confronti si procede.
L’accertamento delle infrazioni al Modello spetta, come detto, all’OdV che dovrà segnalarle tempestivamente alla dirigenza, e unitamente alla quale concordare i provvedimenti disciplinari da intraprendere.
TIPOLOGIE DI COMPORTAMENTI SANZIONABILI
Si ritengono sanzionabili, condotte, comportamenti e azioni che riguardano infrazioni compiute in violazione al Modello organizzativo e al relativo Codice Etico o la mancata ottemperanza ad eventuali indicazioni e prescrizioni provenienti dall’OdV.
Altresì si fa presente che situazioni di inadempienze reiterate o condizioni di recidività costituiscono elementi aggravanti e sintomatici di ulteriori provvedimenti.
Le violazioni sanzionabili vengono individuate in base alla gravità dell’infrazione rilevata e riguardano i reati previsti dal Decreto 213/2001 o che, comunque, comportino la possibilità di attribuzione di responsabilità all’azienda.
In particolare si ritengono condotte sanzionabili:
• la non osservanza delle procedure previste dal MO e da relativo codice etico;
• l’inosservanza degli obblighi informativi previsti per il sistema di controllo;
• l’omissione o la non veridicità di informazioni e dati in uso nella documentazione a corredo di attività e operazioni;
• l’omissione dei controlli da parte dei soggetti responsabili;
• il non giustificato, o ancor più grave, mancato rispetto degli obblighi formativi;
• l’adozione di qualsiasi comportamento o azione che eludano i sistemi di controllo;
• l’adozione di comportamenti che espongano l’azienda alla comminazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.
In definitiva, ai sensi e per gli effetti del Sistema disciplinare, si ritengono sanzionate tutte le inadempienze, inosservanze, infrazioni e violazioni ai principi ed alle regole contenute nel Modello, e nelle procedure organizzative, individuate al fine di disciplinare le attività aziendali potenzialmente esposte alla commissione dei reati previsti dal Decreto.

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