RESPONSABILITA’ PENALE E RESPONSABILITA’ CIVILE

RESPONSABILITA’ PENALE E RESPONSABILITA’ CIVILE

Si deve partire dal principio fondamentale che la responsabilità penale è personale e quindi, la sanzione penale, sia essa pecuniaria o detentiva, è applicata nei confronti della persona fisica, e non dell’impresa, sia essa individuale o societaria, cui tale persona è collegata. Occorre perciò individuare le persone fisiche che, alla luce di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica, sono destinatarie degli obblighi in essa contenuti.

LA RESPONSABILITÀ OBIETTIVA
Abbiamo parlato del principio della personalità della responsabilità penale. Dobbiamo ora parlare di un altro principio fondamentale che è quello della necessità che tale responsabilità sia collegata a un comportamento omissivo o commissivo posto in essere dal soggetto. La esclusione della responsabilità obiettiva significa, in sostanza, che non è sufficiente essere datore di lavoro, dirigente e preposto, per rispondere delle violazioni di taluni obblighi. Essi dovranno rispondere, infatti, "nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze".

DELITTI E CONTRAVVENZIONI
Il codice penale distingue i reati in relazione alle pene pecuniarie e detentive previste.

Le contravvenzioni
L'inosservanza delle norme di prevenzione contenute nel D.Lgs. 626/94, D.P.R. 164/56, D.Lgs. 277/91, ecc., costituisce reato contravvenzionale. Per le contravvenzioni è stabilita la pena alternativa, differenziata per entità per i diversi soggetti responsabili, dell'arresto o dell'ammenda. In alcuni casi è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa. Non possono rispondere delle contravvenzioni soggetti che non risultino tra quelli espressamente indicati nella norma di riferimento.

I delitti
Diversamente si delinea l'area della responsabilità penale al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale in quanto la colpa, o il concorso di colpa, si possono configurare per chiunque abbia cagionato l'evento o abbia contribuito a cagionarlo. Anche la semplice inosservanza delle norme può essere punita come delitto doloso (art. 437 c.p.) o colposo (art. 451 c.p.). Al verificarsi di un infortunio o di una malattia professionale si potrà infine incorrere nei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). Le pene stabilite per i delitti sono la multa e la reclusione.

RESPONSABILITÀ CIVILE
L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali esonera il datore di lavoro (persona fisica o giuridica) dalla responsabilità civile (risarcimento dei danni). L'INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) ha diritto di agire (rivalsa) per ottenere la restituzione da parte del datore di lavoro delle somme versate per indennità o eventuali rendite a favore del lavoratore infortunato. Nel caso di evento occorso a lavoratore non soggetto all'obbligo dell'assicurazione si applica l'art. 2043 del codice civile in base al quale qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno.

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