Novita' decreto attuativo

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto attuativo della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 in
materia di sicurezza sul lavoro.
Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi
contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell’arco di quasi sessanta anni, sono state
rivisitate e collocate in un’ottica di sistema.

Le novità

Tra le principali novità contenute nel testo segnaliamo:

- l’estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di
rischio e a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi;
- il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze dei lavoratori in azienda;
- la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza;
- il finanziamento delle azioni di formazione e informazione come l’inserimento nei
programmi scolastici e universitari della materia della sicurezza sul lavoro;
- l’eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali;
- la revisione del sistema delle sanzioni. È prevista la pena dell’arresto da 6 a 18 mesi per il
datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi in aziende ad elevata
pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto prevede l’arresto alternativo
all’ammenda, o la sola ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alle
singole violazioni. Al datore di lavoro che si metta in regola, non è applicata la sanzione
penale ma una sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che adempia, pur tardivamente,
all’obbligo violato, ottiene la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va
da 8.000 a 24.000 euro.

I contenuti

Il Titolo I dello schema di decreto legislativo che attua l’articolo 1 della Legge 123/2007, riguarda il
sistema istituzionale, la gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi, il
servizio di prevenzione e protezione, la formazione, la sorveglianza sanitaria, la gestione delle
emergenze, la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e le statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali.

I Titoli successivi disciplinano: luoghi di lavoro; attrezzature e DPI; cantieri temporanei e mobili;
segnaletica; movimentazione manuale dei carichi; videoterminali; agenti fisici (rumore, ultrasuoni,
infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, atmosfere iperbariche); sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni/mutageni e amianto); agenti biologici; atmosfere esplosive;
disposizioni transitorie e finali; modifiche e abrogazioni norme precedenti.

Al termine di ogni Titolo sono inserite le relative sanzioni.
Il Titolo IV è quello dedicato ai cantieri temporanei o mobili, che disciplina:
- gli obblighi del committente o del responsabile dei lavori (art. 90);
- gli obblighi del coordinatore per la progettazione (art. 91);
- gli obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92);
- le responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori (art. 93);
- gli obblighi dei lavoratori autonomi (art. 94);
- le misure generali di tutela (art. 95);
- gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti (art. 96);
- gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria (art. 97);
- i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori (art. 98);
- la notifica preliminare (art. 99);
- il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100);
- gli obblighi di trasmissione (art. 101);
- la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza (art. 102);
- le modalità di attuazione della valutazione del rumore (art. 103);
- le modalità attuative di particolari obblighi (art. 104).

Il Capo II dello stesso Titolo detta le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori in quota, compresi i lavori relativi a scavi e fondazioni e ai lavori svolti con
l’impiego di ponteggi e impalcature; sono poi disciplinate le attività connesse alle costruzioni
edilizie e alle demolizioni.

Il Capo III illustra le sanzioni.

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