Le sanzioni D.lgs 81

L’Apparato sanzionatorio (artt.55-61 e tit. XII) e le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare (art. 14)

• L’apparato sanzionatorio ha visto importanti modifiche.

La revisione dell’apparato sanzionatorio ha notevolmente semplificato il precedente sistema (il numero delle sanzioni è passato dalle precedenti 1391 a circa 400) ed ha fortemente graduato ed in molti casi attenuato quanto previsto dalla delega, infatti prevede:

- la pena dell’arresto da 6 mesi a 18mesi (art. 55 comma 2) per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione del rischio e non abbia redatto correttamente il documento di valutazione dei rischi nelle aziende ad elevata pericolosità (aziende a rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, aziende con rischi di esposizioni di radiazioni ionizzanti, aziende per la fabbricazioni di esplosivi/polveri/munizioni, industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, strutture di ricovero e cura con oltre 50 dipendenti, aziende che espongono i lavoratori ad agenti biologici del gruppo 3 e 4, atmosfere esplosive, agenti cancerogeni mutageni, attività di manutenzione/rimozione/ smaltimento e bonifica di amianto, attività del settore delle costruzioni in cantieri con entità di lavoro non inferiore a 200 uomini-giorno); la pena esclusiva dell’arresto è tuttavia mitigata mediante le previsioni dell’art 302, secondo il quale "applica" (è stato eliminata la formulazione "su richiesta dell’imputato") in luogo dell’arresto la pena dell’ammenda in misura comunqe non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, "se entro la conclusione del giudizio di primo grado risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato." Mentre la sostituzione dell’arresto con la pena pecuniaria non è consentita qualora la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio, quando il datore di lavoro abbia già subito condanna definitiva per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza ovvero per i reati di omicidio e lesioni colpose;

- la sanzione alternativa dell’arresto (quattro-otto mesi) e dell’ammenda 5.000-15.000 (art. 55 comma 1) per le stesse violazioni (mancata valutazione del rischio mancata o non corretta redazione del documento di valutazione) e per la mancata nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione in tutte le altre aziende caratterizzate, secondo il legislatore, da minore pericolosità.
- nei restanti casi di violazione delle norme sono previste le sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione; in alcuni casi si prevede la sola ammenda e in un certo numero di casi, sicuramente più numerosi rispetto al precedente apparato sanzionatorio, la sola sanzione amministrativa
- anche nei casi di alternatività, la pena dell’arresto può essere ridotta di un terzo per il contravventore che, entro i termini previsti dall' art. 491 del Cpp si "adoperi concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato"

• viene modificato (art. 300) l’articolo 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro) del D.Lgs. 231/2001 ( che riguarda la responsabilità giuridica delle imprese), introdotto con la Legge 123 dello scorso agosto prevedendo:

• la sanzione pecuniaria maggiore (1000 quote) esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata valutazione del rischio e redazione corretta del documento (violazione dell’articolo 55, comma 2 del decreto legislativo); nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
• mentre se l’infortunio mortale è connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, senza tuttavia la violazione di cui all’articolo 55. comma 2 del decreto legislativo( redazione del DVR), la sanzione pecuniaria viene ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote; nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

• inoltre nel caso di infortunio, che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Ricordiamo che, in base alla 231/2001, il valore della quota viene fissato dal giudice in relazione alle condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, e può variare da 103€ sino a 1549€ .

Le Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e le relative competenze degli organi di vigilanza, già previste dall’art. 5 della L. 123/07, sono state con maggiore dettaglio precisate all’art 14.

In particolare con l’Allegato 1 vengono individuate con precisione le gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale in materia di salute e sicurezza. Tra queste anche violazioni che investono elementi organizzativi e procedurali, gravi, la cui violazione viene considerata sostanziale ai fini della adozione del provvedimento.
Ricordiamo che la legge delega aveva esteso a tutti i settori la possibilità del provvedimento di sospensione, originariamente riservato esclusivamente per l’edilizia,prevedendo altresì che potesse essere adottato anche per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Gazzetta Ufficiale N. 101 del 30 Aprile 2008

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Titolo I
PRINCIPI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo
per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni;


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