IL DURC NON PUO' ESSERE SOSTITUITO DA AUTOCERTIFICAZIONE


Il DURC è, il certificato unitario finalizzato alla affidabile verifica dei requisiti di partecipazione e aggiudicazione in gare pubbliche perché rilasciato dagli enti previdenziali all'imprenditore e da questo consegnato al committente che glielo deve richiedere .

Il Durc non può essere sostituito, nella sua funzione probante, dall'autocertificazione. Lo afferma il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4035 del 25 agosto, in cui ha affrontato il caso di un'impresa aggiudicataria di una gara pubblica alla quale era stata revocata l'aggiudicazione, perché aveva prodotto copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e dei bollettini di versamento postale.


La questione derivava dalla decisione del Tar Lombardia, che ha ritenuto infondato il ricorso mosso dalla ditta avverso l'atto con cui il Comune le aveva revocato l'aggiudicazione. La revoca era conseguente al fatto che, in sede di verifica dei documenti a seguito della comunicazione di esser risultata aggiudicataria della gara, quale attestazione della sua regolarità contributiva si era limitata a produrre copia dei modelli F24 di pagamento dei contributi previdenziali e i bollettini di versamento postale.

La sentenza impugnata ha rilevato sostanzialmente che il bando di gara richiedeva alle imprese l'impegno a presentare all'amministrazione comunale, se aggiudicatarie, la certificazione relativa alla regolarità contributiva entro 15 giorni dalla richiesta. Non solo: l'articolo 2, comma 1 del Dl 210/02 (convertito dalla legge 266/02) impone, per contrastare il lavoro sommerso, all'impresa aggiudicataria di «presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento». Perciò la regolarità contributiva dell'impresa andava certificata con il Durc formato da Inps, Inail e Casse edili e questo documento non poteva essere sostituito dall'autocertificazione o dalla presentazione dei soli F24 e dei bollettini utilizzati per pagare i contributi previdenziali. La produzione di questi documenti non consente alla stazione appaltante di controllare se davvero siano stati assolti tutti gli oneri contributivi e per tutti i dipendenti.

Il Consiglio di Stato sottolinea che i motivi di appello sono infondati. Infatti, va razionalmente negato che nell'acquisizione alla documentazione di gara dell'atto ufficiale comprovante i requisiti soggettivi del partecipante in ordine alla regolarità contributiva, il Durc (richiesto in base al bando di gara) possa essere surrogato dall'autocertificazione dell'interessato o dalla presentazione dei modelli F24.

Funzione del Durc è attestare la regolarità negli adempimenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi rispetto a Inps, Inail e Cassa edile riguardo a tutti gli appalti pubblici e agli appalti privati in edilizia soggetti a titolo edilizio espresso. Con l'uso obbligatorio di questo documento si contrasta l'evasione contributiva previdenziale, perché si pone a base della possibilità di contrarre un appalto pubblico la dimostrazione ufficiale della regolarità contributiva.

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