Diritti RLS

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).

I contenuti minimi della formazione sono:

a) principi giuridici comunitari e nazionalib) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighid) definizione e individuazione dei fattori di rischioe) valutazione dei rischif) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezioneg) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratorih) nozioni di tecnica della comunicazione.La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le misure di prevenzione e protezione adottate. L’apprendimento deve essere verificato.

Si rileva che la formazione di 12 ore sui rischi specifici non era prevista dalla normativa precedente. Sino ad ora la formazione iniziale del RLS era fatta per gruppi. La specificità riguarda il singolo RLS e, quindi, bisognerà definire il percorso formativo specifico (per esempio può essere una formazione che si svolge all’interno della propria azienda?).E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Tutte le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione devono essere registrate nel Libretto Formativo del Cittadino “in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate” (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276). Il libretto formativo accompagna la carriera dei singoli lavoratori.

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