Slittamento di alcune disposizioni fissate dal D. Lgs. n. 81/2008 -Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro

Prorogati alcuni termini di disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, ma confermata l'entrata in vigore al 1° gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008Le proroghe previste dal Decreto Legge n. 207, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31.12.2008, riguardano l'obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato e dell'apposizione della data certa sul DVR, nonché la sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva e la comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA dei dati relativi agli infortuni sul lavoro.
Resta ferma pertanto l'entrata in vigore, a partire dal già trascorso 1° gennaio 2009, degli altri obblighi fissati dallo stesso art. 28.

Infatti, come già riportato nella news del 3 gennaio 2009 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207: art 32 Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.252.2),l'articolo 32 del Decreto legge specifica al primo comma la proroga al 16 maggio 2009 di due adempimenti:
- comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r)- divieto delle visite mediche pre-assuntive, art. 41, comma 3, lett. a)

Lo stesso articolo al secondo comma proroga la data certa e l'obbligo della valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro correlato al 16 maggio 2009 e non, quindi, quelli relativi agli altri lavoratori espressamente indicati nello stesso art. 28.Per quanto riguarda l'oggetto della valutazione dei rischi, come già illustrato nella news Quali sono le differenze tra il Documento Valutazione Rischi ai sensi della 626 e quello ai sensi del D.Lgs. 81/08?

(http://www.consorzioinfotel.it/portaleconsulenti/news.php?item.243.2 ) l'articolo 28 del D.Lgs. 81/08 riporta i contenuti del DVR:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b)l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.Rispetto a quanto previsto dal D.lgs 626/94, vengono aggiunti nuovi punti (dal punto d) al punto f) ) che rappresentano la necessità di evidenziare nel documento come si intende realizzare quanto previsto dal Programma delle misure.
Chi non aveva aggiornato il documento di valutazione dei rischi già redatto ai sensi del D. Lgs. 626 ha dovuto integrarlo dei contenuti previsti dall'articolo 28 comma 2 del TESTO UNICO entro il 31/12/2008 , mentre conferirà la "data certa" al documento entro il 16 maggio 2009.
Mentre, chi ha già provveduto alla redazione del DVR ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08, per conferire data certa al documento avrà tempo fino al 16 maggio 2009.Inoltre, non vi è alcun riferimento ad una proroga per il DUVRI, rimane quindi, confermato il termine del 31.12.2008 (art. 26)

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