REGOLAMENTO CODICE APPALTI: Punto della situazione

Schema Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME: PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO

Dopo il parere favorevole con osservazioni del 19 dicembre 2008 da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha reso noto il proprio parere, intervenendo su 81 articoli dello schema di regolamento.
La Conferenza, in particolare, conferma la necessità di raccordare la normativa vigente in materia di sicurezza: all'articolo 3 (Definizioni) dello Schema di Regolamento, introduce la definizione puntuale di "datore di lavoro committente", dato che, come viene spiegato nella Relazione, nella fattispecie dei contratti pubblici è causa di non chiara applicazione e ciò comporta problematiche serie sotto il profilo delle responsabilità nell'ambito della sicurezza.
Inoltre, interviene sull'articolo 6 (Documento unico di regolarità contributiva), ritenendo di precisare, con riferimento alla regolarità contributiva dell'esecutore del contratto da attestare nella fase di esecuzione, che il DURC è acquisito direttamente dalla stazione appaltante. Sull'articolo 10 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento): sempre nell'ottica di raccordare la normativa in esame con la normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08), ritiene necessario individuare il soggetto incaricato di redigere il DUVRI. Poiché in ambito pubblico, per i lavori, il responsabile del procedimento riveste il ruolo di responsabile dei lavori assumendo quindi l'incarico di referente del committente per la materia della sicurezza, si ritiene consequenziale l'eventuale assunzione, da parte del medesimo soggetto, dei compiti di cui all'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, prevedendo peraltro il loro conferimento solo mediante delega espressa.
Rimanendo in tema di sicurezza, all'articolo 39 specifica come sia necessario riferirsi solo al Piano di sicurezza e coordinamento costituente elaborato di progettazione esecutiva, e non "piano di sicurezza" in generale quali sono il Piano operativo di sicurezza e il piano sostitutivo di sicurezza, di cui all'articolo 131 del codice e i cui contenuti sono peraltro anch'essi esplicitati nel D.Lgs. 81/08.
In materia di qualificazione OG11 la Conferenza chiede di prevedere obbligatoriamente il possesso dei requisiti speciali in tre (e non in ciascuna) delle quattro categorie OS, nella seguente misura:
- categoria OS 3: 15 %
- categoria OS 5: 5 %
- categoria OS 28: 40 %
- categoria OS 30: 40 %

La modifica proposta tende a superare le gravi problematiche derivanti dalla riformulazione della categoria OG11 - Impianti tecnologici - in quanto il possesso contemporaneamente di tutti e quattro i requisiti nella misura proposta, di fatto, come si evince da indagini effettuate dalle associazioni di categoria, risulta pericolosamente restrittiva in termini di soggetti che possono accedere alle gare.

Sulla disciplina relativa alla verifica delle offerte anomale, la Conferenza ritiene che, una volta individuata la soglia di anomalia, si possa prevedere la chiusura della seduta pubblica e rinviare direttamente alla stazione appaltante l'assunzione delle determinazioni conseguenti all'istruttoria dell'offerte anormalmente basse senza un'ulteriore passaggio in commissione di gara.
Si attende ora il parere del Consiglio di Stato prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri che dovrà preventivamente esaminare i pareri formulati e decidere quali emendamenti recepire al testo regolamentare.

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