Minimo etico di sicurezza

Per situazione di cantiere “ sotto il minimo etico di sicurezza ” si intende quella situazione nella quale vi sia il riscontro di una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i rischi gravi di infortunio, e coesistano due condizioni grave ed imminente pericolo di infortuni, direttamente riscontrato la situazione non sia sanabile con interventi facili ed immediati.

In questi casi, che costituiscono anche concorrenza sleale con le imprese che investono in sicurezza, è  richiesta l’applicazione degli strumenti repressivi in grado di produrre l’interruzione immediata dei lavori a rischio, vale a dire il sequestro preventivo a norma dell’art 321 del CPP oppure la prescrizione di cessazione immediata dell’attività a rischio a norma dell’art 20 comma 3 del D. Lgs 758/94.

A titolo esemplificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalità acquisita in anni di esperienza:

A Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali o con estese carenze di protezioni, non sanabili nell’immediatezza con interventi facilmente praticabili

B Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a piè di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non permettere una facile ed immediata messa in sicurezza

C Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili

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