Accordo europeo dell´8 ottobre 2004 stress

Accordo europeo dell´8 ottobre 2004
 ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL LAVORO (8/10/2004)
(Accordo siglato da CES - sindacato Europeo; UNICE-“confindustria europea”; UEAPME - associazione europea artigianato e PMI; CEEP - associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di interesse economico generale)

Bruxelles 8 ottobre 2004

1. Introduzione
Lo stress da lavoro è considerato, a livello internazionale, europeo e nazionale, un problema sia dai datori di lavoro che dai lavoratori. Avendo individuato l’esigenza di un’azione comune specifica in relazione a questo problema e anticipando una consultazione sullo stress da parte della Commissione, le parti sociali europee hanno inserito questo tema nel programma di lavoro del dialogo sociale 2003-2005. Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori.
2. Oggetto
Lo scopo dell’accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro attenzione sui sintomi che possono indicare l’insorgenza di problemi di stress da lavoro. L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress da lavoro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare (far vergognare) l’individuo rispetto allo stress. Riconoscendo che la sopraffazione e la violenza sul lavoro sono fattori stressogeni potenziali ma che il programma di lavoro 2003-2005 delle parti sociali europee prevede la possibilità di una contrattazione specifica su questi problemi, il presente accordo non riguarda né la violenza sul lavoro, né la soppraffazione sul lavoro, né lo stress post-traumatico.
3. Descrizione dello stress e dello stress da lavoro
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali ed che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso –ndt), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni egli avverte grosse difficoltà di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.
4. Individuazione dei problemi di stress da lavoro
Data la complessità del fenomeno stress, questo accordo non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Tuttavia, un alto assenteismo o un’elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di stress da lavoro. L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso un’analisi di fattori quali l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.): Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
5. Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
In base alla direttiva quadro 89/391 (quella che ha originato la 626- ndt), tutti i datori di lavoro sono obbligati per legge a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel quadro del processo di valutazione di tutti rischi, programmando una politica aziendale specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.
6. Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro
Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure. Queste misure possono essere collettive, individuali o tutte e due insieme. Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia contemporaneamente preventiva e valutabile.
Dove l’azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a competenze esterne in conformità alle leggi europee e nazionali, ai contratti collettivi e alle prassi. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate regolarmente per valutarne l’efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse disponibili e se sono ancora appropriate o necessarie. Queste misure possono comprendere ad esempio:
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro.
• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o per adattarsi al cambiamento
• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi.
7. Attuazione e controllo nel tempo
In base all’art. 139 del Trattato questo accordo-quadro europeo volontario impegna i membri dell’UNICE/UEAPME, del CEEP e della CES ( e del Comitato di Collegamento EUROCADRES/CEC) ad implementarlo in accordo con le procedure e le pratiche proprie delle parti sociali nei vari Stati membri e nei paesi dell’Area Economica Europea . I firmatari invitano anche le loro organizzazioni affiliate nei paesi candidati ad attuare questo accordo. L’implementazione di questo accordo sarà effettuata entro tre anni dalla data della sua firma. Le organizzazioni affiliate notificheranno l’applicazione dell’accordo al Comitato del dialogo sociale. Nel corso dei primi tre anni successivi alla firma dell’accordo il Comitato del dialogo sociale predisporrà una tabella annuale riassuntiva della situazione relativa all’implementazione dell’accordo. Nel corso del quarto anno il Comitato redigerà un rapporto completo sulle azioni intraprese ai fini dell’attuazione dell’accordo. I firmatari valuteranno e riesamineranno l’accordo in qualunque momento su richiesta di uno di loro una volta trascorsi cinque anni dalla data della firma. In caso di domande in merito al contenuto dell’ accordo le organizzazioni affiliate interessate possono rivolgersi congiuntamente o separatamente ai firmatari che risponderanno loro congiuntamente o separatamente. Nell’attuare questo accordo i membri delle organizzazioni firmatarie evitino di imporre oneri inutili alle PMI. L’attuazione di questo accordo non costituisce un valido motivo per ridurre il livello generale di protezione concesso ai lavoratori nell’ambito di questo accordo. Questo accordo non pregiudica il diritto delle partner sociali di concludere, ai livelli adeguati, incluso il livello europeo, accordi che adattino e/o completino questo accordo in modo da prendere in considerazione le esigenze specifiche delle parti sociali interessate

Commenti

INFOTEL ha detto…
E’ stata firmata oggi dal Direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro la circolare, allegata al comunicato, relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro. La circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo unico. Il Testo unico, come modificato dal decreto legislativo. n. 106/2009, ribadisce e rafforza il principio in forza del quale la valutazione dei rischi da lavoro, obbligo del datore di lavoro pubblico e privato e attività pregiudiziale a qualsiasi intervento di tipo organizzativo e gestionale in azienda, deve comprendere “tutti i rischi” per la salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo, quindi, i fattori di rischio “tradizionali” (come, ad esempio, i rischi relativi all’uso di sostanze pericolose o di macchine), quanto anche rischi di tipo “immateriale”, tra i quali, espressamente, quelli che riguardano lo stress lavoro-correlato, quale definito dall’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008. La affermazione di tale principio è stata accompagnata dalla previsione, introdotta dal decreto “correttivo” del 2009, che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato avvenga tenendo conto delle indicazioni metodologiche fornite dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, organo tripartito presieduto dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali nel quale si trovano rappresentate le Amministrazioni centrali competenti in materia, le Regioni e la parti sociali. In anticipo rispetto al termine di legge (individuato, infine, nel 31 dicembre 2010), dopo ampia e articolata discussione sul tema, la Commissione consultiva ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le indicazioni relative provvedendo, in tal modo, a fornire agli operatori indicazioni metodologiche necessarie a un corretto adempimento dell’obbligo di valutare il rischio da stress lavoro-correlato.
INFOTEL ha detto…
Si richiama l’attenzione sulla lettera circolare del MINISTERO DEL LAVORO 18 novembre 2010, n. 23692co relativa alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni ,da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro nella riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

La lettera circolsre evidenzia anzitutto che al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all’articolo 28, commi 1 e 1-bis del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, dopo ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il documento che è stato poi licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Inoltre dal Ministero viene precisato che le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all’interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità- brevità e comprensibilità ,prevedendo un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Per quanto riguarda le definizioni ele indicazioni generali la lettera circolare afferma che lo stress lavoro-correlato viene descritto all’articolo 3 dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – così come recepito dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 – quale “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro” (art. 3 comma 1). Nell’ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.
INFOTEL ha detto…
Lo stress entra a far parte, a tutti gli effetti, dei rischi da lavoro. Il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, infatti, dato il via libera alla circolare che, come previsto dal Testo Unico, fa entrare lo stress lavoro-correlato nei rischi per la salute e per la sicurezza nei luoghi di lavoro. La metodologia da seguire per misurare eventuali rischi da stress, studiata dall'apposita Commissione consultiva presieduta dal ministero e composta da rappresentanti delle Regioni e delle parti sociali, sara' semplice e applicabile alle piu' svariate attivita' lavorative. Verra' individuato un periodo transitorio per la programmazione nei posti di lavoro.
INFOTEL ha detto…
La vita d'ufficio non deve trasformarsi in un inferno. In ogni azienda, a partire dal prossimo anno, le fonti di rischio da stress da lavoro dovranno essere tenute sottocontrollo e adeguatamente catalogate in un Documento di Valutazione del Rischio. Con una circolare, il ministero del Lavoro ha chiarito le linee guida da seguire per adempiere alle indicazioni del Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. lgs. 81/2008).

Stress da lavoro, nemico da combattere

Alla base delle indicazioni contenute nel Testo unico sulla salute nei luoghi di lavoro, lo stress lavoro-correlato è un fattore di riduzione tanto dell'efficienza quanto della sicurezza.

Pertanto, la normativa riconosce come necessaria la rilevazione del livello di stress all'interno dell'ambiente di lavoro attraverso una valutazione condotta su alcuni parametri significativi per lo scopo (orari di lavoro troppo lunghi o imprevedibili, turni particolarmente faticosi; carichi di lavoro eccessivi oppure troppo ridotti, monotonia o frammentarietà del lavoro; incertezza degli incarichi e dei compiti, mancanza di informazioni e/o di formazione; posture scomode o stancanti, posti di lavoro inadeguati, temperature elevate o basse, eccessivo rumore).

Rilevazione in due fasi

Nonostante da tempo sia stata definita la necessità di una valutazione del livello di stress lavoro-correlato, fino a pochi giorni fa ancora non era chiaro come si dovesse procedere nel dettaglio alla rilevazione.

La circolare ministeriale dei giorni scorsi, firmata dal direttore generale della Tutela delle condizioni di lavoro, Giuseppe Umberto Mastropietro, chiarisce quali dovranno essere i parametri da rispettare nella stesura del Documento di valutazione del Rischio (che dovrà avvenire entro il 31 dicembre), nonché le procedure da seguire nello svolgimento delle operazioni di indagine.

L'analisi del livello stress lavoro-correlato verrà effettuata in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.



Indicatori oggettivi e verificabili

Con grande precisione, la circolare ministeriale pretende che la valutazione preliminare venga condotta su indicatori "oggettivi e verificabili", riconducibili a tre diversi tipi di elementi significativi:



· eventi sentinella (come indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori);

· fattori di contenuto del lavoro (come ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti);

· fattori di contesto del lavoro (come ruolo nell'ambito organizzativo, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro).

La fase di analisi preliminare può portare a due diversi esiti. Nel caso in cui non emergano elementi di rischio rilevanti, il datore di lavoro dovrà semplicemente dare conto dei risultati ottenuti nel Documento di valutazione del Rischio e predisporne un monitoraggio; nel caso contrario, invece, occorrerà studiare e pianificare opportuni interventi correttivi, capaci di risolvere la situazione.
INFOTEL ha detto…
Mancano 50 giorni alla scadenza dell’obbligo di legge sulla valutazione stress lavoro correlato.
Con la terminologia "stress lavoro correlato" si intendono quei sintomi dovuti a condizioni di lavoro ambientali e psico-fisiche che non consentono al lavoratore uno svolgimento adeguato delle proprie attività lavorative.
Entro il 31 Dicembre ogni organizzazione dovrà redigere un documento da integrare nel DVR inerente la valutazione i rischi da stress lavoro-correlato all’interno dei luoghi di lavoro. L’obbligo dovrà essere rispettato sia dai datori di lavoro pubblico che da quelli del settore privato. L’articolo 28 del D.Lgs n. 81 del 2008 (Testo Unico) stabilisce espressamente che “la valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 (...)”.
Prevenire, ridurre e/o eliminare fattori di rischio consentendo di apportare miglioramenti nelle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro sono le tre parole chiave protagoniste del Convegno organizzato da Progetto Lavoro “LE IMPRESE E LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO: UN ONERE O UN’OCCASIONE?” che si terrà a Lecce il 15 Novembre 2010, ore 15,00 – 19,00 presso la Sala Convegni Museo Provinciale “Sigismondo Castromediano” con il Patrocinio della Provincia di Lecce e in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi, Workopp Spa, GIDP Puglia e TUV Italia Srl.
Al Convegno, che vede la partecipazione del Dott. E. Toma - Assessore Lavoro e Formazione Professionale provincia di Lecce e del Dott. G.L. Palma – Presidente Ordine Psicologi Regione Puglia, sarà presentata la valutazione dello stress lavoro correlato a livello normativo, psicologico ed organizzativo attraverso approfondimenti tecnici dell’Avv. A. Cucurachi e la Dott.ssa M. Tafuri di Progetto Lavoro e del Dott. E. De Pascali e del Dott. A. Lezzi dell’ ASL Lecce.
Obiettivo del Convegno è presentare le strategie di valutazione e gestione del rischio stress nell’ambito dei nuovi scenari del mondo del lavoro, avendo particolare cura nel dettagliare l’esposizione sugli adempimenti formali e sugli indirizzi sostanziali, per affrontare il cambiamento organizzativo disegnato dal legislatore. A tal proposito l’Ing. S. Cucurachi - Area Sud TUV Italia srl, presenterà il nuovo modello di gestione del Cambiamento (Change Management) quale strumento di miglioramento del benessere organizzativo e riduzione dello stress e dei sintomi psicofisici.