differenze tra il PIMUS ed il POS e PSC

Quali sono le differenze tra il PIMUS ed il POS e PSC ?

Il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento è il documento della sicurezza di tutta l’opera ed è unico per l’intero cantiere, esso contiene l’individuazione e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure e misure di sicurezza da realizzare, nel PSC quindi sarà anche riportato il ponteggio dove va realizzato e quali caratteristiche deve avere.

Il Piano Operativo di Sicurezza (POS) è il documento di valutazione dei rischi che ogni impresa che opera in cantiere deve redigere in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte ed ha la funzione di dettagliare le misure indicate nel PSC, quindi anche in merito al ponteggio. Quindi per un cantiere si avranno un numero di POS pari al numero delle imprese esecutrici.

Per cui anche se fondamentalmente diversi, il PSC ed il POS sono documenti che contengono dati indispensabili per la redazione del PIMUS e quindi devono essere messi a disposizione della persona incaricata della sua stesura.

Commenti

INFOTEL ha detto…
Legislazione di riferimento

Art. 100 D. Lgs. 81/08 e allegato XV D. Lgs. 81/08.

Chi lo predispone

Nei cantieri per lavori pubblici e nei cantieri privati soggetti a permesso di costruire viene predisposto dal Coordinatore per la Progettazione dell'opera.
Nel caso, dopo l'affidamento, dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori sia affidata ad un'altra o più imprese, oppure nei cantieri privati non soggetti a permesso di costruire, deve essere nominato il CSE. Il CSE quindi provvede alla redazione del PSC.

Chi lo aggiorna

Il compito di aggiornamento e modifica è demandato al CSE Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il CSE integra anche il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
INFOTEL ha detto…
Interferenze tra le lavorazioni ed loro coordinamento

Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
INFOTEL ha detto…
Ai fini dell’efficacia preventiva, il PSC deve, quanto meno, essere:
• specifico per quella singola opera;
• leggibile (e quindi comprensibile), dalle imprese, dai lavoratori autonomie dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
• realizzabile, cioè traducibile concretamente dai responsabili tecnici delle singole imprese e dai lavoratori autonomi;
• controllabile in ogni momento.

Dal punto di vista tecnico, il PSC deve inoltre risultare:
• integrato con le scelte progettuali;
• articolato per fasi lavorative ed eventualmente anche per sub-fasi quando necessario; la suddivisione dell’opera in fasi e sub-fasi di lavoro permette infatti di individuare più facilmente:
 i rischi specifici e reali per quel contesto;
 i momenti critici dovuti a lavorazioni interferenti;
 le modalità per eliminare o ridurre detti rischi;
 quali soggetti abbiano in carico i suddetti obblighi di sicurezza;
 la stima dei costi della sicurezza;
• sufficientemente analitico da individuare le tecnologie, le attrezzature, gli apprestamenti, le procedure esecutive e gli elementi di coordinamento tali da garantire la sicurezza per l’intera durata dei lavori;
• utilizzabile dalle imprese per integrare l’addestramento dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’opera.

Il PSC non deve dunque essere un trattato di tutti i rischi tradizionali del settore né una raccolta di leggi sulla sicurezza.
Il PSC deve invece affrontare, per ogni fase operativa, in maniera prioritaria, i rischi più rilevanti e le situazioni più critiche realmente presenti, trovando soluzioni realizzabili nel campo delle procedure esecutive, degli apprestamenti, delle attrezzature e del coordinamento.
A questultimo riguardo, per le fasi di interferenza tra le lavorazioni, andranno definite anche le modalità e la cadenza degli interventi di coordinamento.
Per essere realmente utile deve poi essere comprensibile dai soggetti cui è rivolto, ricorrendo a soluzioni quali:
• l’utilizzo di disegni ed indicazioni tecniche operative. Va prevista almeno una planimetria dell’area di cantiere con la disposizione degli spazi, la dislocazione delle attrezzature e degli apprestamenti; ove richiesto dalla complessità dell’opera, la planimetria è riproposta per ogni fase. Vanno previste eventuali sezioni significative dell’opera con l’indicazione degli apprestamenti necessari;
• la possibilità di dividerlo in schede specifiche ad uso delle singole imprese interessate che, pur avendo preso visione dell’intero PSC, consulteranno operativamente solo la parte di competenza.

In definitiva, il PSC fa è parte integrante del contratto d’appalto tra Committente e Impresa/e incaricata/e e va perciò sottoscritto da tutte le parti contraenti, comprese le eventuali imprese e lavoratori autonomi individuati successivamente. Inoltre, per presa visione è opportuno venga richiesta la firma anche del Direttore Lavori e del/i RLS, ove presente/i.