Il Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione – C.S.E.

Il titolo IV, capo I del decreto legislativo n. 81/08 costituisce il recepimento della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. Esso costituisce una nuova stesura del precedente D.Lgs. 494/96 “Cantieri temporanei e mobili”, introducendo alcuni elementi di novità, nel tentativo di coinvolgere meglio tutti coloro che, nel corso della progettazione e realizzazione dell’opera, possono esercitare un ruolo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

All’interno di un cantiere è necessario che ogni fase di lavoro sia prevista, progettata e organizzata al fine di poter garantire, nel corso dei lavori, la necessaria tutela per l’incolumità dei lavoratori.

Il P.S.C. può essere redatto dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori , solo quando ricorrono i casi di cui all’art.90, commi 5 e 11 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per la redazione del P.S.C. è necessario possedere i requisiti di cui all’art.98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

Nomina Coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione

Il Coordinatore per la sicurezza durante la esecuzione – C.S.E.

Perché il Coordinatore ?

Perchè è lui che :

  • deve indirizzare il progettista su scelte che tengano in considerazione la sicurezza nella realizzazione e nella manutenzione dell’opera
  • deve organizzare il cantiere in modo ottimale
  • ha il potere per intervenire

Scarica Opuscolo

Commenti