Art.158 D. Lgs. 81 Sanzioni per i coordinatori


Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.


2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:


a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92,comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;


b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92,comma 1, lettera d).

Commenti