Art.40 D. Lgs. 81 Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale


Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

1. Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette,22 Con Decreto 4 marzo 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2009, è stato istituito l'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro, tenuto presso l'Ufficio II della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, che ne cura anche l'aggiornamento. Il Ministero del lavoro effettuerà, con cadenza annuale, verifiche dei requisiti e dei titoli autocertificati esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1,aggregate dalle aziende sanitarie locali, all’ISPESL.


2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B del presente decreto e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

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