DECRETO 12 gennaio 2011 , n. 30 - Art. 2 Prestazione aggiuntiva

1. Hanno diritto alla prestazione del Fondo i titolari di rendita, anche unificata, erogata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAIL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e, in caso di premorte, gli eredi ai sensi dell'articolo 85 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

2. La prestazione aggiuntiva, fissata in una misura percentuale
della rendita, e' calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo e la spesa sostenuta dagli Istituti assicuratori per le rendite di cui al comma 1, erogate nell'anno di riferimento. La prestazione aggiuntiva e' erogata d'ufficio dall'INAIL mediante l'erogazione di due acconti ed un conguaglio.

3. Gli acconti di cui al comma 2 sono corrisposti utilizzando le
risorse annue provenienti dal bilancio dello Stato. A decorrere dal 2011, la misura del primo acconto e' pari al 10% dell'importo di ciascun rateo di rendita. Tale acconto e' erogato a seguito del trasferimento delle predette risorse al Fondo e contestualmente ai ratei di rendita, secondo le ordinarie modalita' di pagamento dell'INAIL. Il secondo acconto e' erogato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili del Fondo provenienti dal bilancio dello Stato, in un'unica soluzione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base delle spese effettivamente sostenute nell'anno di riferimento, per le rendite di cui al comma 1 e delle prestazioni gia' erogate con il primo acconto. A tal fine, l'INAIL, con determinazione del Presidente, definisce la misura complessiva dell'acconto.

4. Il conguaglio e' corrisposto entro sei mesi dalla fine
dell'esercizio successivo a quello in cui e' stato erogato il primo acconto, utilizzando le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo derivanti dagli oneri a carico delle imprese. La misura del conguaglio e' determinata in base all'ammontare dell'addizionale riscossa, delle prestazioni erogate in acconto e della spesa sostenuta per il pagamento delle rendite di cui al comma 1.

5. Per gli anni di competenza 2008, 2009 e 2010 la prestazione
aggiuntiva e' erogata in un'unica soluzione: per gli anni 2008 e 2009 nella misura, per ciascun anno, del 20% della rendita entro il 31 dicembre 2011; per l'anno 2010 nella misura del 15% della rendita entro il 30 giugno 2012.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL, sentito il Comitato amministratore del Fondo, e' determinata la misura complessiva della prestazione aggiuntiva e del conguaglio.

7. Con decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su determinazione del Presidente dell'INAIL e sentito il Comitato amministratore del Fondo, possono essere variate la misura complessiva della prestazione aggiuntiva, gli acconti, il conguaglio e le relative modalita' di erogazione, sulla base anche delle previsioni relative alla platea dei beneficiari.

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