DECRETO 12 gennaio 2011 , n. 30 - Art. 4 Contabilita' del Fondo

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, istituito presso l'INAIL, ha contabilita' autonoma e separata.

2. I risultati della gestione del Fondo sono evidenziati, in
apposita contabilita' separata, nei bilanci annuali dell'INAIL.

3. Per ogni esercizio vengono predisposti i bilanci annuali,
preventivo e consuntivo, della gestione del Fondo, corredati da una relazione sulla gestione stessa.

4. Il collegio sindacale dell'INAIL esercita sul Fondo, ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.479, le funzioni di cui all'articolo 2403 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla l'amministrazione del Fondo e vigila sull'osservanza delle regole che la governano; verifica i risultati della gestione e la consistenza di cassa. Il collegio, a tal fine, puo' inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

5. I costi di gestione, ed in particolare i costi per l'erogazione
delle prestazioni del Fondo, sono a carico dell'INAIL.

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