D.Lgs. 231 e sistemi esimenti

Se è vero che esistono ragioni di mercato che motivano le aziende ad adottare i SGSL è altrettanto evidente che - in questo momento statico - una delle spinte maggiori è rappresentata dalla disciplina richiamata dall'art. 30: quella della efficacia esimente.
Il D.Lgs. 231/2001 , in aggiunta a quelle individuali,punisce le responsabilità dell'ente che non si dota di sistemi idonei a prevenire il verificarsi di una certa tipologia di reati. Il provvedimento, inizialmente nato per contrastare reati di natura finanziaria, ha visto accrescere nel tempo il proprio campo di applicazione fino ad arrivare all'agosto 2007,quando, con la L. 123/2007, i reati di lesioni gravi e gravissime, oltre che di omicidio colposo con violazione delle norme infortunistiche, sono stati aggiunti,appunto, al campo di applicazione del D.Lgs.231/ 2001.
L'ente in cui si verifica un infortunio grave può, quindi,essere perseguito per non aver prevenuto l'episodio ed essere punito con una pesante sanzione pecuniaria oltre che interdittiva. La disciplina si applica, alle condizioni dettagliate nel decreto, sia a enti privati (una Srl, Spa ecc.) che agli enti assimilabili a quelli privati (ad esempio una SpA partecipata da un ente pubblico).
Gli infortuni defmiti come gra.vi sono quelli con prognosi pari o superiore ai 40 gg: per avere un'idea dell'impatto di questo provvedimento, è possibile stimare che i casi ai quali potenzialmente può essere applicata la disciplina 231 siano non meno di 350.000 ogni anno. Da qui la necessità per gli enti (le società private e assimilate) di dotarsi di strumenti di prevenzione atti a dimostrare il proprio impegno ad evitare il reato di natura. infortunistica. I SGSL di cui si è parlato in questo articolo, hanno appunto, secondo l'art. 30, qfficacia esimente nei confronti del 231/01 a patto che siano adottati ed efficacemente attuati. L'art. 30 stabilisce quindi (comma 5) che i SGSL conformi a OHSAS 18001:2007 e Linee Guida Uni INAIL siano, in prima battuta, idonei a garantire l'efficacia esimente. Va però notato e sottolineato che lo stesso atticolo prevede che sia previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. L'efficacia esimente non si ottiene con la "sola" adozione ed efficace attuazione di un SGSL, ma anche con l'istituzione in azienda di un organismo di controllo e di un sistema che preveda sanzioni in caso di mancato rispetto del modello adottato.
Sono ancora molti gli interrogativi che gravano sull'integrazione tra 81/08 e 321/ 01; probabilmente quello più delicato riguarda l'individuazione di soggetti con esperienza e professionalità adeguate per stabilire che un SGSL sia rifficacemente adottato, oppure quello dell'adeguato svolgimento della funzione di vigilanza in una piccola o piccolissima azienda. La giurisprudenza sta chiarendo gli interrogativi che affollano le discussioni degli addetti ai lavori dalla pubblicazione della L. 123/07.

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