Il sistema istituzionale delineato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i.

Il sistema istituzionale delineato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. ha definito i seguenti istituti e definito i ruoli di:

• Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art. 5)

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6)

Comitati regionali di coordinamento (art. 7)

Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) (art. 8)

ISPESL/INAIL e IPSEMA (art. 9)

All’art. 5 viene definito un nuovo “organismo” detto Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:

tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
un rappresentante del Ministero dell’interno;
cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

e con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL, uno dell’ISPESL e uno dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Il Comitato, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di:

stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le parti sociali sono consultate preventivamente e sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.
Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Commenti