A livello nazionale importanti compiti sono affidati ai seguenti enti pubblici:

- INAIL
- ISPESL (soppresso con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010)
- IPSEMA (soppresso con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010)

che esercitano le proprie attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche di consulenza, in partecipazione e consultazione con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

L’ISPESL, l’INAIL e l’IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà vari compiti, non solo di prevenzione ma anche a fini assicurativi, di ricerca e di promozione della prevenzione.
L’INAIL Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e per le proprie competenze è il gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In Italia i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali godono della copertura INAIL,che garantisce loro prestazioni sanitarie ed economiche.

L’INAIL nasce nel 1898 come Ente Pubblico non economico e, ad oggi, la sua materia è sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965.

Gli obiettivi perseguiti dall’INAIL sono molteplici, ma su tutti l’obiettivo principale è la prevenzione, la prima forma di garanzia per ogni lavoratore è l’informazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro e che le sue specifiche mansioni comportano. Per questo l’INAIL organizza e predispone specifici percorsi formativi e un monitoraggio continuo dei livelli di occupazione e dei tassi di infortunio, con la concessione di incentivi economici alle imprese virtuose in ambito di sicurezza.
Secondo l’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’INAIL svolge i seguenti compiti:

raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;

b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ISPESL;

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera….
L’ISPESL Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza Lavoro, era l’organo tecnico-scientifico per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché “focal point” italiano nel network informativo dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.

Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.

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