Un’altra novità del sistema istituzionale


Un’altra novità del sistema istituzionale sancito dal D. Lgs. 81/08 è l’istituzione del SINP Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il sistema deve :
fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.Sostituire il registro infortuni.

Nel SINP (gestito tecnicamente ed informaticamente dall’INAIL) confluiranno informazioni e dati relativi al quadro produttivo e occupazionale, ai rischi, agli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte, alle attività di vigilanza.
Le aziende produrranno la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e la dovranno trasmettere ad enti o amministrazioni pubbliche via internet, senza l'obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro.
Le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati saranno contenute in un Decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Quindi prima che il SINP veda l’attuazione sarà necessario attendere l'entrata in vigore di un decreto interministeriale “ad hoc”.
La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi.
I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.
All’art. 10 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. è sancito il diritto dei datori di lavoro (in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro) di ricevere informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, tramite:

• Regioni, tramite le ASL;

• Ministero dell’Interno, tramite VVFF;

• INAIL (ISPESL e IPSEMA);

• Organismi Paritetici e Enti di Patronato.

Gli enti succitati si impegnano a rendere disponibili linee guida e buone prassi operative (ad esempio per comparto) norme tecniche, soluzioni di bonifica esistenti, delucidazioni su adempimenti di legge.

Commenti