Le categorie dei DPI

I DPI sono classificati, secondo il D.Lgs. 475/92, in tre diverse categorie, è il tipo e la gravità del rischio che determina la categoria di appartenenza:
Prima categoria
DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l’efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi. 
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
• azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
• azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
• rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;
• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
• urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
• azione lesiva dei raggi solari.
Seconda categoria
DPI che non rientrano nelle altre due categorie (fanno ad esempio parte di questa categoria gli otoprotettori);
Terza categoria
DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
• gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi,tossici o radiotossici;
• gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all’immersione subacquea;
• i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
• i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non inferiore a 100 °C,con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
• i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d’aria non superiore a -50 °C;
• i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto;
• i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
I DPI destinati alla protezione da agenti chimici possono essere allocati in tutte e tre le categorie previste.
I DPI sono classificati anche in base alle parti del corpo che devono proteggere:
• dispositivi di protezione della testa;
• dispositivi di protezione degli occhi e del viso;
• dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
• dispositivi di protezione delle mani e delle braccia;
• dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe;
• dispositivi di protezione della pelle;
• dispositivi di protezione del tronco e dell’addome;
• dispositivi di protezione dell’intero corpo;
• indumenti di protezione.

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