Formazione Informazione ed Addestramento

La carenza di formazione del personale, incide significativamente sulle probabilità di accadimento dei rischi.
Il personale deve frequentare corsi di formazione, in merito a: 
- Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro 
- Formazione ed informazione ai sensi del D.lgs 81/08 
- Formazione in materia di corretta attuazione delle modalità di Movimentazione manuale dei carichi 
- Formazione in materia di gestione delle situazioni di emergenza 
- Utilizzo in sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del D.lgs 81/08 
- Utilizzo e manutenzione dei DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

In funzione dei rischi evidenziati potrebbe essere necessario utilizzare i DPI di seguito elencati, dei quali sono riportati la descrizione ed i riferimenti normativi:

Sorveglianza Sanitaria

I lavoratori risultano in linea generale soggetti alla sorveglianza sanitaria; gli elementi da considerare a tal fine sono riassumibili in esposizione a posture obbligate, a condizioni microclimatiche sfavorevoli, ad inalazione di polveri di farine, e ad attività di movimentazione manuale dei carichi.

Commenti

INFOTEL ha detto…
La Corte di Cassazione ha ben definito la differente posizione di garanzia del preposto rispetto a quella del datore di lavoro confermando la condanna di un preposto nei seguenti termini: “la posizione di garanzia del preposto”, ha sostenuto la suprema Corte, “che ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 19 per la parte in cui la nuova norma rappresenta una sintesi di tutto l'assetto della precedente giurisprudenza in materia, deve sovrintendere e vigilare, informare, verificare, frequentare corsi di formazione, è definita in termini che non lasciano spazio a imputazioni che riguardano le omissioni di cautele relative alla organizzazione del lavoro incombente su altri soggetti (datori di lavoro e dirigenti)”.
“La contestazione mossa”, ha proseguito la Sez. IV, “aveva riguardo a specifiche condotte omissive caratterizzate da negligenza, imperizia e imprudenza, e tutte relative a compiti propri del preposto e caratteristici della sua posizione di preminenza tecnica e gerarchica”. L'attrezzaggio di una macchina con modalità incongrue rispetto alla singola lavorazione da svolgere in un determinato momento, infatti, non rientra certo, secondo la Corte, nei compiti di investimento, previsione, predisposizione, e controllo propri del datore di lavoro per cui la Corte di Appello ha applicato correttamente i principi di diritto relativi alla addebitabilità della colpa, “evidenziando che le omissioni accertate sono da riportare alla posizione di garanzia che caratterizza la responsabilità del preposto entro i confini del corretto esercizio delle competenze tecniche, tutte proprie della sua qualifica e delle sue mansioni”. La Corte di Appello, ha fatto inoltre notare la Sez. IV, ha individuato la causa dell'infortunio nella mancata idonea regolazione della posizione dello schermo protettivo che sale e scende in sincrono col mandrino del trapano a colonna e che in sostanza lo schermo non copriva e non schermava in alcun modo la punta rotante del trapano. “Il compito di regolazione/macchina”, ha così concluso la suprema Corte, “spetta, operazione per operazione, ad un operativo e non, certamente, al datore di lavoro”. [Corte di Cassazione - Sezione IV Penale - Sentenza n. 42469 del 1° dicembre 2010 (u. p. 9 luglio 2010) - Pres. Brusco – P. M. De Sandro - Est. Zecca - Ric. M. C. ]