Formazione per lo svolgimento diretto da parte del DL dei compiti del SPP

In tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l’introduzione di un organismo di prevenzione aziendale in quello che viene denominato “servizio di prevenzione e protezione” rappresenta una tra le novità organizzative più importanti inserite dalla normativa di origine comunitaria.
Il servizio di prevenzione e protezione è infatti l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda indirizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori(art. 2 comma 1 lett. l del D.lgs. 81/08) ed è coordinato da un responsabile dotato di capacità e dei requisiti professionali descritti all’articolo 32.
L’importanza strategica di tale figura è tanto elevata che il legislatore ha voluto inserire l’obbligo di designazione di questo soggetto tra i cosiddetti “obblighi non delegabili” unitamente alla valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento (art. 17 del D.lgs. 81/08).
Ogni datore di lavoro deve organizzare il proprio servizio di prevenzione e protezione, interno della azienda o della unità produttiva, oppure incaricare persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le rigide regole stabilite dall’art. 31.
Detto obbligo è condizionato dalla deroga prevista al successivo art. 34 dove viene disciplinata la possibilità dello svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione. 
La deroga, a sua volta, è soggetta alle limitazioni previste dall’art. 31 comma 6 (Tabella 1) e dalla nota inserita nell’allegato II del D.lgs. 81/08 (Tabella 2). 
Infatti, salvo nei casi indicati all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nelle ipotesi previste nell’allegato II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni dettate dalle disposizioni dell’articolo 34.
In particolare il legislatore ha previsto un percorso formativo specifico per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente tali compiti prevedendo che (art. 34 comma 2) essi devono frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’obbligo formativo sopra descritto non rappresenta una novità introdotta dal D.lgs. 81/08. Infatti già il D.lgs. 626/94 (art. 10) stabiliva che il datore di lavoro che intendeva svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione doveva frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo i cui contenuti e durata sono stati definiti dal D.M. 16 gennaio 1997. 
Tale obbligo era soggetto alla deroga stabilita dall’art. 95 (norma transitoria). 
Veniva infatti specificato che in sede di prima applicazione del D. Lgs n. 626/94 e comunque sino al 31 dicembre 1996, il datore di lavoro che intendeva svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi veniva esonerato dalla frequenza del corso di formazione.
Il nuovo Accordo sulla formazione dei datori di lavoro previsto dal D.lgs. 81/08, che doveva essere emanato, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ha visto la luce il 21 dicembre 2011 (repertorio atti n. 223/CSR), dopo un percorso tortuoso e travagliato, ed è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11/01/12.
Il provvedimento disciplina quindi i contenuti, le articolazioni e le modalità di espletamento del percorso formativo e dell’aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.lgs. 81/08 , i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
Il percorso formativo, così come previsto dalla norma, contempla corsi di formazione della
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore in 

funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità di organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte. 
Viene specificato che durata e contenuti dei corsi sono da considerarsi minimi ed i soggetti formatori,d’intesa con il datore di lavoro, qualora lo ritengano opportuno, possono organizzare corsi di durata superiore e con ulteriori contenuti «specifici» ritenuti migliorativi dell’intero percorso.
Viene altresì segnalato che il percorso formativo oggetto dell’accordo non ricomprende la formazione necessaria per svolgere i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, e di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza (vedere art. 37, comma 9, e artt. 45, comma 2, e 46, comma 3, lettera b), e comma 4, del D.lgs. 81/08).
I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio: BASSO 16 ore, MEDIO 32 ore e ALTO 48 ore. 

Il monte ore di formazione da frequentare è individuato in base al settore Ateco 2002 di appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di rischio, così come riportato nella Tabella di cui all’Allegato II dell’Accordo (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-07).
I percorsi formativi sono costituiti da quattro moduli specifici (punto 5): 

il MODULO NORMATIVO – giuridico, 
il MODULO GESTIONALE- gestione e organizzazione della sicurezza, 
il MODULO TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi e 
il MODULO RELAZIONALE - formazioneb e consultazione dei lavoratori. 
L’accordo non ha stabilito la specifica durata di ogni modulo per cui ogni soggetto formatore potrà definire tale durata nel rispetto della durata minima prima indicata.
E’ prevista una frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore di formazione di ciascun corso, e inoltre, al termine del percorso formativo, deve essere somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnicoprofessionali.
Nel rispetto della disposizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 34 del D.lgs. 81/08 che
prevede espressamente che il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione è altresì tenuto a frequentare successivamente corsi di aggiornamento, l’Accordo (punto 7) prevede che tale aggiornamento ha periodicità quinquennale (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell’ Accordo) e va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento. 

La durata del corso di aggiornamento è modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra citati, individuata come segue: BASSO 6 ore, MEDIO10 ore, ALTO 14 ore.
Nei corsi di aggiornamento quinquennale non dovranno essere meramente riprodotti
argomenti e contenuti già proposti nei corsi base,ma si dovranno studiare le evoluzioni, le
innovazioni, le applicazioni pratiche e/o approfondimenti nei seguenti ambiti:
approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridiconormativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione, volte all’informazione e formazione dei lavoratori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’obbligo di aggiornamento si applica anche a coloro che hanno frequentato i corsi di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997 e a coloro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza dei corsi, ai sensi del già citato art. 95 del D.lgs. 626/94. 

Questi ultimi, in particolare, subiscono anche un 


“accorciamento” del termine entro il quale dovranno effettuare il “primo aggiornamento” che viene individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo. 
Anche i contenuti del “primo aggiornamento” di questi soggetti sono già predefiniti dall’Accordo. 
Viene previsto infatti che essi devono partecipare a iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione di cui al punto 5.
I soggetti formatori che possono erogare i corsi di cui trattasi sono individuati al punto 1
dell’accordo (Tabella 3). 

In relazione a tale elenco va precisato che le Regioni possono autorizzare soggetti operanti nel settore della formazione,mentre gli altri soggetti formatori (e quindi quelli elencati dalla lettera b) alla lettera j) qualora intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata in G.U. il 23 gennaio 2009.
Inoltre le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione ovvero di totale o prevalente partecipazione. I soggetti formatori citati possono utilizzare come docenti solo coloro che sono in grado di dimostrare una esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Questo criterio di scelta dei docenti sarà valido sino a quando non saranno elaborati da parte della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi l’Accordo stabilisce che deve essere individuato un responsabile del progetto formativo (che può essere anche il docente) e la presenza dei partecipanti deve essere annotata su un apposito registro. 

Ai corsi possono partecipare un massimo di 35 discenti.
La metodologia di insegnamento e di apprendimento e simile a quella prevista per i percorsi formativi degli RSPP e ASPP. 

Deve pertanto essere garantito un equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni,nonché lavori di gruppo, vanno favorite metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione e metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning e con ricorso a linguaggi multimediali, che consentano,ove possibile, l’impiego degli strumenti informatici.
L’utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito esclusivamente per il MODULO 1 (NORMATIVO), il MODULO 2(GESTIONALE) e per l’aggiornamento (secondo le specifiche di cui all’allegato II dell’Accordo).
Viene stabilita altresì una procedura per il riconoscimento dei crediti formativi pregressi. Le disposizioni impartite chiariscono che non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 dell’Accordo coloro che dimostrino di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’Accordo stesso, una formazione con contenuti conformi all’articolo 3 del D.M. 16 gennaio 1997, e gli esonerati dalla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs n. 626/94 (per tali soggetti viene fatto salvo l’obbligo di aggiornamento). 

Inoltre non sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell’art.32, commi 2, 3 e 5 del D. lgs. 81/08, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26/01/06 in sede di Conferenza Stato Regioni, pubblicato in G.U. 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni.
Tale esonero è ammesso nel caso di corrispondenza tra il settore ATECO per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica l’attività di datore di lavoro. 

Naturalmente lo svolgimento di attività formative per classi di rischio più elevate è comprensivo dell’attività formativa per classi di rischio più basse.
Il punto 10 dell’Accordo si preoccupa di definire l’adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di una nuova attività. Viene specificato che al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui all'accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 3-bis, del D.lgs. 81/08, in caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal decreto stesso, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Infine la disposizione transitoria prevista al punto 11 prevede che, in fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dell’Accordo, corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D.M. 16/01/1997 per quanto riguarda durata e contenuti.
Queste in sintesi le nuove disposizioni che, come noto erano attese da tempo. Ciò nonostante la lettura dell’Accordo lascia sul terreno alcuni nodi da risolvere che riteniamo di dover affrontare



 senza avere la pretesa di essere esaustivi. 
Ci permettiamo di elencare alcune criticità.
Una prima criticità è legata al punto 11 dell’Accordo laddove si ritengono ancora validi (almeno per sei mesi) i corsi di formazione rispettosi delle previsioni di cui all’art. 3 del D.M. 16/01/97 (corsi che devono essere formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell’Accordo). 
Si ritiene che tale disposizione non si sposi con la previsione normativa contenuta al comma 2 dell’art. 34 del D.lgs. 81/08 che stabilisce espressamente che la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 conserva validità “fino alla pubblicazione dell’accordo”.
Un altro elemento critico, riteniamo ancora più importante, è rappresentato dalla disposizione contenuta nel punto 10 dell’Accordo (adempimento degli obblighi formativi in caso di esercizio di nuova attività).
Come si è visto in caso di inizio di una nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere, nei casi previsti dal D.lgs. 81/08, i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi deve completare il percorso formativo di cui all’Accordo entro e non oltre novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
Tale tempistica viene giustificata al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, in coerenza con la previsione in materia di valutazione dei rischi di cui all’art. 28, comma 3-bis, del D.lgs. 81/08.
Ricordiamo che quest’ultima disposizione citata permette al datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, di elaborare il documento di valutazione dei rischi entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 
Evidentemente è questa la coerenza (i 90 giorni) sulla quale si fonda la disposizione di cui al punto 10. Onestamente il ragionamento che è stato effettuato non convince e permette
a chi scrive di compiere la seguente argomentazione. In via preliminare va segnalato che l’art. 28 comma 3-bis (introdotto dal D.lgs.106/09) se da un lato dà la possibilità al datore di lavoro di elaborare il documento di valutazione dei rischi entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività dall’altro stabilisce anche che egli è tenuto ad “effettuare immediatamente la valutazione dei rischi”. 
Quindi il “nuovo imprenditore” già da subito deve avere le conoscenze per effettuare la valutazione dei rischi. 
Egli da subito deve quindi svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione che, come noto sono elencati all’art. 33 del D.lgs. 81/08. 
Ne ricordiamo alcuni. 
Il servizio di prevenzione e protezione provvede:
a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali.
A questo punto la domanda è spontanea: come fa un datore di lavoro che ancora non ha concluso, e magari neanche iniziato (posto che ha a disposizione novanta giorni di tempo) il percorso formativo previsto dall’Accordo, ad effettuare compiutamente tali compiti? 
In conclusione si può affermare che l’Accordo rappresenta un ulteriore e fondamentale “tassello” del complesso mosaico costituito dal D.lgs. 81/08. Con il consueto ritardo sono state definite regole importanti che hanno il compito di diffondere, nel mondo imprenditoriale delle piccole imprese, le regole della sicurezza stabilite dalla normativa vigente e gli strumenti per costruire all’interno della propria azienda la prevenzione dai rischi professionali. 
Chiarimenti da parte degli organi competenti a parte che si rendono comunque necessari.

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