Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

Nell’allegato II vengono definite le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature che vengono suddivise nei seguenti gruppi:
 
1.1.1.Gruppo SC -Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
 a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
 d) Carrelli semoventi a braccio telescopico
 e) ldroestrattori a forza centrifuga
 
1.1.2.Gruppo SP -Sollevamento persone
 a) Scale aree ad inclinazione variabile
 b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
 c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
 d) Ponti sospesi e relativi argani
 e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
 f) Ascensori e montacarichi da cantiere
 
1.1.3.Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento
a) Attrezzature a pressione:
 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
 2. Generatori di vapor d'acqua
 3. Generatori di acqua surriscaldata (1)
 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso ..
 6. Forni per le industrie chimiche e affini
b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.


VERIFICHE
 
Vengono definite:
 
- Verifica periodica
- Prima verifica periodica (che prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro)
- Indagine supplementare per le attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
 
Viene definito che qualora vi sia la constatazione di non rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza (RES), di qualche direttiva CE, deve essere segnalata al soggetto titolare della funzione.
 
Interessante la definizione delle nuove procedure amministrative.
 
Il datore di lavoro che mette in servizio un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, ne dà immediatacomunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.
 
Almeno 60 giorni prima della data di scadenza del termine per l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche, il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale e' disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per le finalità di cui al punto 5.1.1.
Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del decreto legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.
 
Verifiche periodiche successive alla prima
Con la periodicità prevista dall'allegato VII e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.
 
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.
 
La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.
 
Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati.


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