decreto legislativo del 22 giugno 2012 n. 113

È stato pubblicato in Gazzetta del 27 luglio, il decreto legislativo del 22 giugno 2012 n. 113 che da attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

Le modalità di informazione e consultazione dei lavoratori, si legge nel decreto, devono essere definite e attuate in modo da garantirne l'efficacia e consentire un processo decisionale efficace nell'impresa o nel gruppo di imprese.

Il decreto ha lo scopo di migliorare il diritto all’informazione e alla consultazione transnazionale dei lavoratori attraverso l’istituzione in ogni impresa e o gruppo di imprese di dimensioni comunitarie di un comitato aziendale europeo, CAE, o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori mediante i quali affrontare le questioni di carattere transnazionale, cioè quelle “riguardanti l’impresa di dimensioni comunitarie o il gruppo di imprese di dimensioni comunitarie nel loro complesso o almeno due imprese o stabilimenti dell’impresa o del gruppo ubicati in due Stati membri diversi”.

Il provvedimento in primo luogo vuole tutelare il diritto all’informazione dei lavoratori e cioè che sia garantita un’appropriata trasmissione di dati da parte del datore di lavoro ai rappresentanti dei lavoratori per consentire a questi ultimi di prendere conoscenza delle questioni trattate e di avere tutti gli elementi per poterle esaminare. 

È pertanto stabilito che l’informazione avvenga “nei tempi, secondo modalità e con un contenuto appropriati che consentano ai rappresentanti dei lavoratori di procedere a una valutazione approfondita dell’eventuale impatto e di preparare, se del caso, la consultazione con l’organo competente dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”.

Per quel che concerne la successiva fase di consultazione, cioè dell’instaurazione di un dialogo e scambio di opinioni tra i rappresentanti dei lavoratori e la direzione, questa dovrà avvenire “nei tempi, secondo modalità e con contenuti che consentano ai rappresentanti dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere, entro un termine ragionevole, un parere in merito alle misure proposte alle quali la consultazione si riferisce, ferme restando le responsabilità della direzione, che può essere tenuto in considerazione all’interno dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie”.

Il decreto affida alla direzione centrale dell’impresa o del gruppo la responsabilità dell’istituzione del CAE attraverso un processo di negoziazione condotto con “delegazione speciale” appositamente costituita. Il processo può essere avviato  “di propria iniziativa o previa richiesta scritta di almeno 100 lavoratori, o dei loro rappresentanti, di almeno due imprese o stabilimenti situati in non meno di due Stati membri diversi o previa richiesta delle organizzazioni sindacali che abbiano stipulato il contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa o nel gruppo di imprese interessate.

I membri della delegazione sono designati dalle organizzazioni sindacali congiuntamente con le rappresentanze sindacali unitarie in proporzione al numero di lavoratori occupati in ciascuno Stato membro dall’impresa o dal gruppo di imprese di dimensioni comunitarie, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10 per cento o sua frazione, del numero dei lavoratori impiegati nell’insieme degli Stati membri”.

La delegazione speciale di negoziazione ha il compito di determinare, tramite accordo scritto, il campo d’azione, la composizione, le attribuzioni e la durata del mandato del CAE, ovvero le modalità di attuazione della procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori. L’accordo in questione determinerà:

•a) le imprese che fanno parte del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie o gli stabilimenti dell’impresa di dimensioni comunitarie interessati dall’accordo, secondo le definizioni di cui all’articolo 2;
•b) la composizione del CAE, il numero di membri, la distribuzione dei seggi, che consenta di tener conto, per quanto possibile, della necessità di una rappresentanza equilibrata dei lavoratori in base alle attività, alle categorie di lavoratori e al sesso, e la durata del mandato;
•c) le competenze e le materie della procedura d’informazione e consultazione del CAE, nonché le modalità in cui l’informazione e la consultazione del CAE si coordinano con l’informazione e la consultazione degli organi di rappresentanza nazionali dei lavoratori nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 6;
•d) il luogo, la frequenza e la durata delle riunioni del CAE;
•e) le risorse finanziarie e materiali da attribuire al CAE, ivi comprese le spese di un adeguato servizio di interpretariato;
•f) la data di entrata in vigore dell’accordo e la sua durata, le modalità in base alle quali è possibile modificare o cessare l’accordo, i casi in cui l’accordo è rinegoziato e la procedura per rinegoziarlo, eventualmente anche nei casi di modifica della struttura dell’impresa di dimensioni comunitarie o del gruppo di imprese di dimensioni comunitarie;
•g) il contenuto dell’informazione e della consultazione;
•h) se del caso, la composizione, le modalità di designazione, le attribuzioni e le modalità di riunione del comitato ristretto istituito in seno al CAE”.

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