La normativa quadro
italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti, costituita
dal Decreto Legislativo 334 dell'agosto 1999, recepimento della
Direttiva CE n. 82 del dicembre 1996 nota come "Direttiva
Seveso 2", a cui sono collegati numerosi decreti applicativi,
è stata modificata dal Decreto Legislativo n. 238 del 21 settembre 2005,
che ha recepito la direttiva 96/82/CE come modificata dalla direttiva
2003/105/CE (c.d. "Seveso Ter") ed introdotto importanti modifiche al
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, in materia di prevenzione e controllo di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. In
particolare, il Decreto Legislativo n. 238/2005:
- ha esteso il campo di applicazione della normativa vigente relativamente alle attività industriali, ricomprendendovi le operazioni di trattamento chimico o termico dei minerali ed il deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate nell'allegato I, nonché gli impianti operativi di smaltimento degli sterili contenenti le stesse sostanze dell'allegato I (art. 4, D.Lgs. 334/99), precedentemente esclusi;
- ha ampliato la partecipazione dei soggetti interessati al processo della pianificazione d'emergenza, attraverso la consultazione anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici a lungo termine, nella fase di elaborazione dei piani di emergenza interni (art. 11, D.Lgs. 334/99), nonché della popolazione interessata nel caso di aggiornamento dei piani di emergenza esterni (art. 20, D.Lgs. 334/99);
- ha individuato un secondo sovraordinato livello di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti "Seveso" (art. 12, D.Lgs. 334/99);
- ha introdotto nuove tipologie a rischio di cui tener conto nell'elaborazione delle politiche di assetto del territorio e del controllo dell'urbanizzazione, quali edifici frequentati dal pubblico, vie di trasporto principali, aree ricreative ed aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale (art. 14, D.Lgs. 334/99);
- ha intensificato il diritto dei cittadini interessati all'informazione sulle misure di sicurezza, da fornire d'ufficio e nella forma più idonea (art. 22, D.Lgs. 334/99).
Tra le novità legislative vi è, dunque, il
coinvolgimento attivo di tutti i soggetti interessati, sia nella fase di
predisposizione del piano sia nelle successive fasi di aggiornamento ed
attuazione nell'ambito di una più articolata struttura operativa, che
coinvolga Stato, Regioni ed enti locali, finalizzata al successo della
pianificazione di emergenza stessa.
Sono state altresì individuate nuove sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, e ridotte le quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente ed è stata fornita una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio.
Sono state altresì individuate nuove sostanze cancerogene, con aumento delle relative quantità limite, e ridotte le quantità limite per le sostanze pericolose per l'ambiente ed è stata fornita una nuova definizione per le sostanze esplosive ed i nitrati d'ammonio e potassio.
La finalità è ancora una volta quella di prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose
e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. I
gestori di depositi e impianti in cui vengono stoccate e/o impiegate,
nonché generate, in determinate quantità, sostanze pericolose,
oltre a valutare i rischi
devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare
il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze
qualora essi dovessero verificarsi. Uguali obblighi sono
previsti per la presenza in stabilimento di preparati
pericolosi (DM n. 65 del marzo 2003).
Qualora le
quantità di sostanze o preparati superino le soglie previste dalla
normativa - Art.2 D.Lgs. 334/99 - il gestore, per poter
conoscere le misure più adeguate, è tenuto ad effettuare
un'analisi di sicurezza (secondo il dettato del DPCM 31/03/1998), per
individuare gli incidenti connessi con l'attività svolta nello
stabilimento, insieme allo studio della loro evoluzione e
delle conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Inoltre il
gestore deve notificare all'Autorità competente le
caratteristiche della propria attività produttiva e i risultati
dell'analisi di sicurezza, dimostrando di aver adottato
idonee misure di prevenzione, protezione e mitigazione.
In presenza di quantitativi "consistenti" di sostanze pericolose - Allegato I parte 1 (colonna 3) e Allegato I parte 2 (colonna 3)
del D.Lgs. 334/99 - deve essere predisposto uno specifico
rapporto di sicurezza - art.8 D.lgs., corredato da approfondita
analisi dei rischi e dalla stima delle possibili conseguenze in caso
di incidente, in particolare in relazione al territorio
urbanizzato in cui lo stabilimento si trova.
I gestori degli stabilimenti, soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 334/99, sono tenuti a:
- inviare la Notifica di cui all'art. 6, comma 2, D.Lgs. 334/99, e la scheda di informazione di cui al comma 5
- redigere il documento di cui all'art. 7, D.Lgs. 334/99 – Documento di Politica e Sistema di Gestione della Sicurezza
- attuare il Sistema di gestione della sicurezza, ex art. 7, comma 2, D.Lgs. 334/99
- inviare il Rapporto di Sicurezza di cui all'art. 8, comma 1, D.Lgs. 334/99
- predisporre il Piano di emergenza interno di cui all'art. 11, D.Lgs. 334/99
- trasmettere le informazioni di cui all'art. 11, comma 4, D.Lgs. 334/99, al Prefetto e alla provincia, nonché al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, per la predisposizione del Piano di Emergenza Esterna.
Le Autorità competenti svolgono:
- istruttorie tecniche sui rapporti di sicurezza nonché sopralluoghi nelle aziende al fine di verificare l'analisi dei rischi e le misure di prevenzione adottate dal gestore (art. 8 D.Lgs. 334/99);
- ispezioni al fine di verificare l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS) ed effettuare un controllo del funzionamento dei Sistemi Tecnici.
ARPAT, in
collaborazione con VVF, ISPESL, organizza ed effettua per conto della
Regione Toscana le verifiche ispettive presso gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di cui all'art. 6 D.Lgs. 334/99
presenti sul territorio regionale (Delibera di Giunta Regionale n. 367
del 2002 e conseguente Decreto Dirigenziale 4253 del 2007).
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