Formazione obbligatoria d lgs 81

rspp rls
Il D.Lgs 81/08, per ridurre gli infortuni, impone al Datore di lavoro di informare, formare e addestrare con cura i lavoratori sanzionando pesantemente l’inadempimento. 

Di seguito le incombenze principali

- Formazione degli addetti antincendio (4, 8 o 16 ore) in funzione del rischio di incendio (non è previsto obbligo di aggiornamento) [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

- Formazione degli addetti al primo soccorso (12 o 16 ore) in funzione del numero di lavoratori e del settore INAIL di appartenenza (aggiornamento di 4 o 6 ore da ripetere ogni 3 anni) [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

- Formazione del Datore di Lavoro - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP,  [arresto da 3 a 6 mesi e ammenda da 2.500 a 6.400 euro];

- Formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza – RLS - (32 ore), se eletto internamente (da aggiornare ogni anno per le aziende con più di 15 lavoratori). [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]. Le Aziende che non hanno il RLS interno devono avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori Territoriale - RLST- gestito dalle organizzazioni sindacali è pagato versando all’INAIL l’importo pari a 2 ore di lavoro all’anno per ogni lavoratore.

- Formazione di chi monta, usa e smonta ponteggi, 28 ore [arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000]

- Formazione di base dei lavoratori in relazione alla mansione [arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro]

- Formazione specifica dei lavoratori in presenza di rischi particolari (es.: lavori in altezza o con rischio di sprofondamento, in spazi confinati, in ambienti con probabili atmosfere esplosive ecc….) o di utilizzo di macchine complesse (es. carrelli elevatori, autogru, carriponte, etc…) [arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro];

- Formazione dei preposti. [arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1.200 a 5.200 euro;

- Formazione sull’uso dei Dispositivi di Protezione Individuali dell’udito e di III categorie (es. imbragature, maschere di protezione del naso ecc…) [arresto sino a due mesi o ammenda da € 500 a € 2.000]

- La formazione va effettuata in caso di nuova assunzione, va ripetuta in caso di cambiamento di mansione, introduzione di nuove sostanze, di nuove procedure di lavoro e di insorgenza di nuovi rischi.


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Commenti

INFOTEL ha detto…
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, possono continuare a presentare il certificato di avvenuta valutazione del rischio anzicchè redigere il documento di valutazione fino al 31 dicembre. Lo stabilisce, a fronte di una proroga, il Dl 57/2012 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nei trasporti e nelle microimprese, convertito dalla legge 101/2012 (Gazzetta Ufficiale del 13 luglio).

Si tratterebbe però di un termine massimo ipotetico. Il 31 dicembre 2012 infatti non è la scadenza effettiva, dato che l'imprenditore in realtà deve annotare entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del decreto interministeriale di emanazione delle procedure standardizzate. Un termine dunque che, se dovesse ricadere prima del 31 dicembre, modificherebbe la scadenza di presentazione dell'autocertificazione della valutazione del rischio, la quale non sarebbe più possibile a partire da quella data. Il nuovo provvedimento dunque, consiste in una proroga “mobile” che dipende sostanzialmente dall'emanazione del decreto contenente le procedure standardizzate.

L’esigenza del legislatore di modificare il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 29 del Dlgs 81/2008, che fissava al 30 giugno 2012 il termine massimo per usare l'autocertificazione, deriva dalla previsione del fatto che la Commissione consultiva istituita presso il Ministero del Lavoro avrebbe dovuto emanare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi nelle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, con facoltà di utilizzo delle stesse procedure anche per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori.

Non essendo stato emanato il decreto, il legislatore ha deciso di rinviare nuovamente il termine, poiché, non farlo, avrebbe obbligato anche i "piccoli" datori di lavoro a provvedere alla tradizionale valutazione del rischio, dovendola adeguare in seguito all’emanazione delle procedure standardizzate, con conseguente aggravio di costi. Una decisione che appare quanto mai saggia e che pertanto, come già detto precedentemente, esclude dall’adempimento della redazione del documento di valutazione di rischio, solamente i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori. Tra questi, rientrano anche coloro che operano al solo fine di apprendere un mestiere, arte o professione, come ad esempio i praticanti degli studi professionali. Il loro adempimento consiste semplicemente in una autocertificazione del datore di lavoro attestante l’avvenuta valutazione dei rischi presenti in azienda. In entrambi i casi, sia nella redazione del documento e sia nella autocertificazione, la valutazione del rischio non è delegabile in quanto è sempre di responsabilità del datore di lavoro, anche se materialmente predisposta dal Rspp o da consulenti esterni, la cui responsabilità al massimo si aggiunge a quella datoriale. Pertanto il rischio nel caso dell’autocertificazione, consiste nel fatto che, qualora dovesse verificarsi un infortunio, il datore di lavoro dovrà poter dimostrare che il rischio era stato effettivamente valutato, pur senza l’ausilio di un documento che lo comprovi. In pratica l’autocertificazione è una semplificazione burocratica che tuttavia non esonera il datore di lavoro dall'effettuare attentamente la valutazione.

Per tutti gli altri datori di lavoro o per coloro che non intendono usufruire della autocertificazione, la documentazione attestante la valutazione dei rischi deve essere soggetta a successive rielaborazioni in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

L'obbligo di aggiornamento periodico invece, è previsto solamente in caso di valutazioni di rischi particolarmente rilevanti e si effettua indipendentemente da mutamenti del processo produttivo.
INFOTEL ha detto…
Il 31 dicembre 2012 scade il termine entro il quale si deve sostituire l’autocertificazione con il Documento di Valutazione dei Rischi corredato dalle relative valutazioni specifiche (rumore, chimico/cancerogeni, vibrazioni, stress, movimentazione manuale carichi, incendio ecc.).

Le imprese fino a 10 lavoratori potranno continuare ad avvalersi della possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del D.M. di definizione delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e comunque non oltre il 31 dicembre 2012 (originariamente prevista al 30/06/2012).