Verifiche periodiche Circolare 23

circolare 23Uno dei punti rilevanti che la circolare affronta, con l’obiettivo di semplificare i vari iter burocratici, è la richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali.

Fermo restando quanto già previsto al punto 1 (Modalità di richiesta delle verifiche periodiche ai soggetti titolari di funzione) della già citata circolare n. 11/2012, la circolare indica che il datore di lavoro “può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando ‘la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza’), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa”.

Successivamente l'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, “entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica”.

Resta ferma - continua la circolare - la possibilità per il richiedente “di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura”.

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