modalità di effettuazione delle verifiche periodiche , Verbali di verifica, attrezzature non marcate CE, verifica di carrelli elevatori, tariffe, data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche

modalità di effettuazione delle verifiche periodiche , Verbali di verifica, attrezzature non marcate CE, verifica di carrelli elevatori, tariffe, data di decorrenza per l’effettuazione delle verifiche
Oggetto:  D.M. 11 aprile  2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche  periodiche di cui all'Ali. VII  del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché  i criteri per l'abilitazione  dei soggetti di cui all'articolo 71, comma  13, del medesimo  decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del D.M. 11.04.2011, tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. 11/2012, n. 22/2012 e n. 23/2012 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'Allegato  III dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

VERBALI  DI VERIFICA


Con l'entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare  modelli di "scheda  tecnica" e di "verbale di verifica  periodica" conformi a quelli previsti dali'Allegato IV dello stesso decreto;  quanto sopra deriva dal combinato disposto del D.M. 11.04.2011 e dell 'articolo 71, comma 13, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Su  ogni  verbale  di  verifica  e  su  ogni  scheda  tecnica  identificativa  deve  essere  presente l 'intestazione dell'ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE  DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO


Sulla base di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, lettera a), del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro che trascorsi  i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla "data di richiesta" si rinvia al punto l , della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto a bilitato deve comunicare, nel  più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

REGIME   DI  PRIMA   VERIFICA  PERIODICA SU  ATTREZZATURE  DI  CUI  AL PUNTO  10.A.3  DELLA  CIRCOLARE N. 23/2012  NON MARCATE  CE  (QUALI  AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOGLI FRUTTA)


Le attrezzature di cui al punto l O.A.3 della Circolare n. 23/2012 non marcate CE, immesse sul mercato  antecedentemente  al  31.12.1996,  secondo  quanto  chiarito  dalla  medesima  circolare,rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/0311982.  La richiesta di immatricolazione dovrà  essere  inoltrata  all'INAIL per  la  gestione  della   banca  dati,  mentre  il successivo  collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione  della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato  decreto.
Al  termine  del  collaudo,  come  già  previsto  dalla  suddetta  circolare,  dette  attrezzature  saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.
Le attrezzature  di lavoro  in argomento,  come già previsto  dalla suddetta  circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura  CE e già sottoposte a verifiche  periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Infine, le attrezzature  di  cui  al  succitato  punto  1O.A.3 marcate  CE  mai  sottoposte  a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

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