Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso attrezzature

formazione art 73
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso Art 72 d lgs 81 2008

Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V.

Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista .

Relativamente alla dichiarazione di cui all'articolo  72, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso  dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del titolo III del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'Accordo del 22.02.2012, che siano in possesso della specifica abilitazione.

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