Abrogazione vidimazione registro infortuni

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità  pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del registro degli infortuni” e successive modificazioni, purché lo stesso sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.”.Nelle more dell’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”, nei termini di cui all’articolo 304 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni, il registro infortuni previsto all’articolo 403 del medesimo decreto presidenziale non è soggetto all’obbligo di vidimazione stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1958 “Istituzione del  registro degli infortuni” e successive modificazioni, purché lo stesso  sia tenuto in conformità a quanto stabilito dall’articolo 53 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.”.

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