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Le macchine agricole raccoglifrutta (comunemente denominate carri raccoglifrutta), considerate “impianti speciali” di cui al punto 9 dell’allegato A al Decreto Ministeriale 4 marzo 1982, rientrano tra le attrezzature di lavoro dell’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. come ponti sospesi e relativi argani.

Il D.M. 4 marzo 1982, relativo al riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati, stabiliva che tali macchine fossero sottoposte a collaudo con conseguente rilascio di libretto d’immatricolazione (da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge) e a successive verifiche periodiche con cadenza biennale affidate all’ispettorato del lavoro (oggi Direzioni Territoriali del Lavoro), a decorrere dalla data di attribuzione della matricola da parte dello stesso Ministero.

Ne consegue che una macchina agricola raccoglifrutta già sottoposta a verifica periodica non rientra nel regime di prima verifica periodica INAIL, ma in quello delle verifiche successive.
 
Le macchine non marcate CE ovvero immesse sul mercato in assenza di direttive di prodotto di riferimento, essendo ancora vigente il D.M. 4 marzo 1982, sono soggette al previsto regime di collaudo; tuttavia, per quanto attiene la richiesta di immatricolazione, allo scopo di facilitare la gestione della banca dati da parte di INAIL, la comunicazione dovrà essere inoltrata all’Unità Operativa Territoriale competente che provvede all’assegnazione della matricola.
Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola, come previsto dall’art. 4 del già citato decreto, per il collaudo il datore di lavoro potrà rivolgersi ad un tecnico abilitato.

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