Sicurezza nelle Scuole

Sicurezza nelle Scuole – Indicazioni a.s. 2014/2015
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio V –Politiche formative e rapporti con la Regione e gli Enti locali – Progetti Europei – Edilizia Scolastica
sicurezza scuoleLa Direzione Generale ritiene opportuno ripercorrere brevemente i principali adempimenti in materia di salute e sicurezza, per una migliore e più consapevole gestione delle tante incombenze cui il Dirigente Scolastico è chiamato in quest’ambito.
Con la pubblicazione del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il quadro normativo di riferimento è ormai consolidato da tempo ed è ben delineato anche per le Istituzioni scolastiche. E’ indispensabile tuttavia che ogni Dirigente abbia la massima consapevolezza della cogenza degli interventi di tipo gestionale ed organizzativo che gli competono, nonché delle opportunità offerte su vari fronti dall’organizzazione in Reti territoriali caratteristica della nostra regione.
Non vi è dubbio che la Scuola rappresenti il contesto ideale per radicare nelle future generazioni la cultura della sicurezza, non tanto come regola astratta, bensì come stile di vita da seguire in tutti i contesti sociali. L’attuazione di un convinto programma di attività, sia sul piano organizzativo che su quello non meno importante della formazione del personale e della didattica, non potrà che contribuire in maniera determinante alla creazione di un contesto ambientale e sociale favorevole alla trasmissione dei saperi essenziali e al consolidamento di una reale sensibilità verso i temi della sicurezza da parte dei giovani che frequentano le nostre scuole.
Per accompagnare le Istituzioni scolastiche autonome in questo processo di miglioramento continuo, si ritiene doveroso ripercorrere brevemente i punti essenziali della normativa in vigore che riguarda il sistema Scuola, nonché il collegato gestionale che ne deriva. In tal senso si propone l’allegato documento analitico.
 Pare opportuno anche ricordare che da quasi otto anni esiste ed opera il Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS, che, grazie alla collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, la Direzione per la Prevenzione della Regione Veneto, l’INAIL regionale, la Direzione Regionale del Lavoro e il Comando Regionale dei Vigili del fuoco, rappresenta per tutte le scuole del Veneto una sorta di “consulta permanente interistituzionale” sui temi della sicurezza in ambito scolastico. Come tale si propone come osservatorio delle esperienze condotte in Veneto e in altre regioni e opera per promuovere, indirizzare e diffondere le esperienze positive, sia concernenti la didattica che la gestione della sicurezza.
La pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione del 21/12/2011 ha definitivamente colmato le ultime, residue lacune procedurali in merito all’ottemperanza dell’obbligo di effettuare la formazione dei lavoratori, già in vigore con il D.Lgs. 626/94 e ribadito dal più recente D.Lgs. 81/08 (art. 37). Si è dunque definitivamente consolidato il principio secondo cui la formazione del personale all’interno del mondo del lavoro debba essere il perno attorno cui ruota gran parte dell’azione preventiva posta in essere dai datori di lavoro.
Per la specificità del contesto e dell’utenza cui si rivolge, in ambito scolastico la formazione alla sicurezza richiede una particolare attenzione e deve coinvolgere tutto il personale, in quanto solo con una fattiva collaborazione di tutti i soggetti presenti nell’Istituzione scolastica, ognuno per il ruolo educativo che gli è proprio, è possibile avviare un percorso concreto di crescita culturale e di consapevolezza anche tra gli allievi. È altresì vero, tuttavia, che anche questi ultimi debbono essere coinvolti nell’azione formativa, con modalità realizzative ed approfondimenti commisurati alla loro età e maturità. In particolare deve essere dedicato il necessario approfondimento all’individuazione di eventuali profili di equiparazione degli studenti a lavoratori e, di conseguenza, dei loro insegnanti come preposti. In questo caso, infatti, sussiste l’obbligo di formazione (generale e specifica, ai sensi del già citato Accordo) degli studenti e della formazione particolare dei preposti.

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