Il piano di emergenza

Il piano di emergenza
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro individua anche “le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato” (art.15 comma 1 lettera u).

Il Decreto continua stabilendo che il datore di lavoro e i dirigenti devono “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze” (art. 18 comma 1 lettera b).

Sulla base delle prescrizioni sopra citate e all’esito della valutazione del rischio d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri dell’allegato VIII del D.M. 10/03/98.

Il Piano di Emergenza è quindi uno strumento operativo mediante il quale vengono studiate e pianificate le operazioni da compiere per una corretta gestione degli incidenti, siano essi incendi, infortuni, fughe di gas, fuoriuscite di sostanze pericolose o qualsiasi altro evento calamitoso che determina la necessità di abbandonare la struttura (es. terremoti, inondazioni ecc..), al fine di consentire un esodo ordinato e sicuro a tutti gli occupanti di un edificio.

Il piano di Emergenza tende a perseguire i seguenti obbiettivi:

prevenire o limitare pericoli alle persone;
coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell’Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell’edificio;
intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l’attività, la vita e la funzionalità dell’impianto;
definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all’interno dell’Azienda, durante la fase emergenza.

Se l’identificazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro è stata effettuata correttamente, il documento di valutazione dei rischipermetterà di determinare gli eventi incidentali sulla base degli ambienti, dei materiali e delle attività lavorative a rischio di incendio presi in esame nel documento stesso. Il datore di lavoro dovrà quindi prefigurare gli scenari emergenziali e valutarli considerando gli aspetti particolari che caratterizzano quel luogo di lavoro”.

Ad esempio tra i principali vanno considerate “le caratteristiche tipologiche e distributive dei luoghi interessati dall’evento ipotizzato che, nella gestione emergenziale, sono direttamente collegabili all’evacuazione dell’edificio e al contenimento dell’incendio. Gli effetti indotti dalle caratteristiche tipiche del luogo di lavoro e del sito sono, ad esempio, quelle relative alla geometria: altezza, numero di piani fuori terra, aperture e il layout interno. Queste caratteristiche influiscono sulla possibilità che i Vigili del Fuoco riescano a raggiungere l’ambiente in cui si è sviluppato l’incendio, sia per l’idoneità degli automezzi, come l’altezza di sviluppo dell’autoscala, sia per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”.

Inoltre anche il sito nel quale è ubicato il luogo di lavoro “influenza il piano di emergenza: trovarsi in un centro urbano piuttosto che in un’area industriale o in campagna riflette una condizione di viabilità e accesso dei mezzi di soccorso molto differente”.

In ogni caso per ogni scenario emergenziale previsto “dovrà essere pianificato Il sistema di risposta all’emergenza”, individuando “una sequenza di azioni che riguarderà l’allarme, l’evacuazione, i punti di raccolta, l’attivazione degli addetti e il supporto alle squadre VF. Il datore di lavoro, dovrà quindi valutare per ogni scenario previsto nel piano, quale sia il numero dei lavoratori da destinare alla gestione dell’emergenza. Per attuare efficacemente le indicazioni del piano saranno, identificate, individualmente e con chiarezza, le persone alle quali affidare i diversi ruoli delle procedure pianificate”.

Il piano di emergenza

Dovranno poi essere “individuate le persone che potrebbero essere presenti durante l’evento incendio. Questa caratteristica si riflette, durante l’emergenza, sulla capacità di riconoscere i pericoli e la disposizione degli ambienti e sulla prontezza nel mettere in atto comportamenti predefiniti”.

Chiaramente la redazione del piano di emergenza deve tenere conto del tipo di attività e delle dimensioni del luogo di lavoro. Ad esempio:

- “per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali;
- per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a datori di lavoro, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro”.
E per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni, o complessi, “il piano deve includere anche una planimetria nella quale riportare:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili”.
Ricordiamo che, secondo quanto indicato all’articolo 5 comma 2 del DM 10 marzo 1998: ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2 del decreto (cioè per le attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco) per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.

Questi possono essere in sintesi i contenuti del piano:
- “azioni, che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro, che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- misure per assistere le persone disabili”.

Il documento riporta anche in particolare alcune indicazioni procedurali e comportamentali da riportare per iscritto nel piano:
- “doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- le procedure per la chiamata dei Vigili del Fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento”.

Veniamo infine alle criticità.

Il documento ricorda infatti che nella redazione di un piano di emergenza “sarà opportuno analizzare alcune criticità che potranno intervenire durante l’incendio e che influiscono largamente sulla funzionalità del piano stesso”.
Vengono presentati tre esempi di criticità:
- “un primo aspetto che va valutato riguarda l’impatto psicologico legato all’evento che si sta verificando. L’emergenza è una condizione improvvisa di pericolo al quale l’individuo deve rispondere prontamente, attivando una serie di competenze tecniche e mentali. Quindi, la risposta individuale, oltre ad essere immediata, dovrà garantire l’attuazione di azioni corrette, senza panico. Per questo è essenziale conoscere il piano di emergenza e gli scenari in esso rappresentati, imparando a modificare il comportamento per rispondere al meglio durante l’evento emergenziale”;
- un secondo aspetto da considerare “riguarda i prodotti della combustione (fumo, calore, fiamma e gas). La loro formazione renderà difficoltoso attuare le azioni previste nel piano di emergenza, soprattutto relativamente ai tempi necessari per compierle che saranno maggiori rispetto a quelli ordinariamente necessari. Quest’aspetto influisce anche sulla struttura distributiva del luogo di lavoro, in particolare, sui percorsi e le uscite di sicurezza la cui insufficiente segnalazione e la distribuzione, generalmente casuale, non ne consentono la rapida individuazione in condizioni di scarsa visibilità”. Il documento ricorda che in tali scenari sembra accertato “che istintivamente la ricerca della via di fuga sia orientata a ripercorrere al contrario il tragitto compiuto dall’ingresso al punto in cui ci si trova, rendendo del tutto inefficace il percorso di vie di esodo preventivamente stabilito nel piano”;
- un terzo aspetto di fondamentale importanza nella redazione del piano di emergenza “riguarda la previsione di azioni finalizzate all’assistenza alle persone disabili. Ciò a maggior ragione nei luoghi affollati, o lontani dalle uscite di sicurezza oppure ai piani alti. Quindi, le misure gestionali pianificate dovranno garantire: adeguatezza di persone o squadre di affiancamento dei disabili; distinzione delle esigenze di assistenza (non vedenti, disabili motori, ecc.); formazione degli addetti alla sicurezza; dotazione di attrezzature ed ausili per l’esodo (ad es. sedia a ruote ecc.); individuazione di un punto di raccolta sicuro per il disabile”.

Il piano di emergenza deve diventare uno “strumento conosciuto e condiviso”. In questo senso il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione su: “rischi di incendio legati all’attività svolta; rischi di incendio legati alle mansioni; misure di prevenzione e protezione adottate nel luogo di lavoro; ubicazione vie di uscita; procedure da adottare in caso di incendio; nominativi lavoratori incaricati di applicare le misure di sicurezza; nominativo responsabile dell’attività”.

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