Obblighi del lavoratore d lgs 81

Obblighi del lavoratore d lgs 81
L'omissione della dovuta collaborazione costituisce perciò comportamento colpevole del lavoratore, rilevabile in sede giudiziaria. E insieme violazione dell'obbligo contrattuale di correttezza e buona fede (nell'adempimento del contratto), violazione che espone il lavoratore a misure disciplinari.

Infatti essa, al vaglio giudiziario, può portare a dedurre la responsabilità colposa del lavoratore, vale a dire che la condotta del lavoratore abbia avuto efficienza causale nel verificarsi dell'evento lesivo della sua propria integrità psicofisica. La norma posta a fondamento di tale valutazione (e della decisione conseguente), è l'art. 41 del codice penale :

Art. 41
Concorso di cause......
Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento. ...
Tale previsione àncora il datore di lavoro alla propria, originaria, posizione di garanzia; e dunque alla responsabilità. E però il capoverso decide che:
Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento.

La qual cosa significa che qualora il comportamento del lavoratore (la causa sopravvenuta) si qualifichi come abnorme - per ciò imprevedibile - e allora da solo sufficiente "a determinare l'evento", verrà a interrompersi il nesso causale di cui alla prima parte dell'art 41, così liberando il datore di lavoro da responsabilità. Responsabilità che, per converso, ricadrà sul lavoratore.
Significa anche che - tenendo conto del criterio di proporzionalità - il lavoratore risulterà sanzionabile sotto l'aspetto disciplinare. (Si tratta qui del criterio di proporzionalità previsto dalla contrattazione collettiva, e da applicarsi nei casi meno gravi. In quelli invece rilevanti, ben potrebbe operare la stessa risoluzione del rapporto di lavoro per la caduta del legame fiduciario che lega i contraenti nei contratti a prestazioni corrispettive).

A conseguenza di quanto sin qui considerato (che consegna, mi pare senza pregiudizi, il quadro delle diverse responsabilità), appare evidente come il lavoratore abbia il diritto di sottrarsi a situazioni di rischio, anche negando la prestazione lavorativa, per la salvaguardia della propria e altrui incolumità.
Presupposto di questo diritto è naturalmente l'inadempimento del datore di lavoro, in  presenza del quale il lavoratore può far valere la cd. eccezione di inadempimento, ex art. 1460 cod.civ., rifiutando di eseguire la prestazione lavorativa rischiosa.

Art. 1460
Eccezione di inadempimento
Nei contratti a prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, ...

La stessa Cassazione civile ha stabilito che "secondo il più recente orientamento di questa Corte, il rifiuto, da parte del lavoratore subordinato, di svolgere la prestazione lavorativa ...può essere legittimo - e quindi non giustificare il licenziamento- in base al principio di autotutela nel contratto a prestazioni corrispettive enunciato dall'art. 1460 cod. civ., sempre che il rifiuto sia proporzionato all'illegittimo comportamento del datore di lavoro e conforme a buona fede" . (Cass, Civ. Sez.Lavoro,24.01.2013, n.1693)

Questo diritto, e obbligo (ex art. 20, D.Lgs. 81/08), non riferisce esclusivamente alle situazioni di emergenza e di pericolo grave, immediato ed inevitabile, di cui agli artt. 18, comma 1, lett. h), i), m), e 20, comma 2, lett. e), ma va posto in essere ogni qualvolta in lavoratore si trovi nella condizione di dover, altrimenti, porre in atto modalità rischiose di lavoro.

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
h)  adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)  informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
m)  astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori
2. I lavoratori devono in particolare:
e)  segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi..., nonchéqualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) ["non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo"] per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

Come si noterà, il cuore dell'obbligo giuridico è compreso e risolto nel "qualsiasi condizione di pericolo".

A ciò conseguendo che, nell'impossibilità di segnalare o nel caso di segnalazione non considerata, possa decidersi il diniego alla prestazione lavorativa rischiosa. (In realtà: debba decidersi il diniego; onde evitare di venirsi a trovare in una posizione antigiuridica).

E' sempre la corte di Cassazione ad affermarlo: "il lavoratore sapeva (o era tenuto a sapere, in ragione della sua professione) che per evitare sinistri l'area entro la quale la macchina operava doveva essere delimitata e che nell'impossibilità di segnalare la mancanza di tale delimitazione al datore di lavoro o al suo preposto doveva astenersi dal lavoro per prevenire infortuni".  (Cass.Pen. 13.02.2001, n. 5893)

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