collaborazione del Medico Competente

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La collaborazione del Medico Competente (MC)
 
Medico Competente
Il MC è chiamato dalla normativa a svolgere una funzione fondamentale per la tutela della salute dei lavoratori, uno dei punti di forza della sua attività dovrebbe essere proprio la collaborazione alla valutazione del rischio.
Una collaborazione che “comporta una assunzione di responsabilità professionale e che si sostanzia attraverso un contributo tecnico che riguarda molteplici aspetti del rapporto salute e lavoro. Un contributo che può abbracciare, quindi, aspetti di igiene del lavoro, tossicologici, di ergonomia, per arrivare ad aspetti organizzativo-relazionali”.
Se con il D.Lgs. 81/2008 si pone l'accento sull'obbligo di collaborazione (art. 25), in “assenza di linee-guida o di protocolli operativi espressi da parte di organi istituzionali o società scientifiche, tale condizione ha portato a comportamenti difformi fra i diversi professionisti medici e fra gli operatori degli organi di vigilanza”.
E riguardo agli esiti giurisprudenziali di questa situazione, si segnala la sentenza della Cassazione penale del 15 gennaio 2013 che “ha rigettato il ricorso di un medico competente condannato per il reato contravvenzionale previsto dall’art. 25 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, per non aver collaborato con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso”.
 
Le linee di indirizzo regionali indicano che “alcune delle attività in obbligo al MC, la relativa modalità di svolgimento e tenuta documentale, testimoniano una collaborazione efficace e dimostrabile”.
In particolare:
- “la programmazione del controllo sanitario dei lavoratori, con le indicazioni dei lavoratori che devono essere sottoposti allo stesso, specificando eventuali esami strumentali e/o di laboratorio mirati al rischio; il protocollo di sorveglianza sanitaria deve essere allegato al DVR;
- l'elaborazione epidemiologica dei dati derivanti dalla sorveglianza sanitaria e dal monitoraggio biologico: l'analisi di tali dati consente di ottenere informazioni anonime collettive assai utili ai fini della individuazione di elementi di rischio in grado di agire sulla salute dei lavoratori (questa eventualità è espressamente prevista dall'art. 35 del D.lvo 81/08)”.

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