Dvr standardizzato

Dvr standardizzato

Dvr standardizzato

Mi interessava sapere se le aziende che hanno meno di dieci dipendenti posso redigere il Dvr secondo l'art.28 (per intenderci quello redatto sino ad oggi in maniera tradizionale) in luogo di quello standardizzato. Da una lettura attenta del testo unico art.29 comma 5 si legge che I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f); sembra quasi che la procedura sia solo quella, e se voglio non applicare le procedure standardizzate lo posso fare?

La procedura standardizzata è uno strumento reso disponibile per le aziende sino a 10 dipendenti per redigere un documento di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dal DLgs 81/08. L’art. 28, infatti, recita “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità in modo da garantire la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”, per cui le procedure che consentono di preparare un documento di valutazione dei rischi coerente è espressione di adempimento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro.   
Pertanto, le aziende con meno di 10 lavoratori disporranno di procedure standardizzate capaci di affermare il rispetto delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi. Se un’azienda con meno di 10 lavoratori ha un proprio documento di valutazione (quindi senza essersi avvalsa dell’autocertificazione), tale documento non dovrà essere sottoposto a rielaborazioni secondo le procedure standardizzate ma sarà perfettamente valido ed efficace e dovrà solo far riferimento ai normali obblighi di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

Commenti