Gli obblighi del lavoratore

d lgs 81
Gli obblighi del lavoratore
Con l’introduzione di obblighi specifici a carico del lavoratore – ora sanciti dall’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008 – in sostanza, il legislatore ha voluto difendere tale soggetto dalla sua stessa imprudenza ovvero impedire che la temerarietà di alcuni (lavoratori) possa mettere in pericolo l’incolumità degli altri o dei terzi estranei all’attività lavorativa ovvero dello stesso datore di lavoro. Si tratta di obblighi “autonomi” e non mediati dal datore di lavoro, autonomamente sanzionati dalla legge, in caso di violazione. Essi hanno anche una immediata rilevanza nell’ambito del contratto di lavoro. Il lavoratore, in quanto parte del contratto di lavoro, ha il dovere di adempiere anche agli obblighi in materia di sicurezza. La sua prestazione non deve essere solo professionalmente adeguata – sul piano del risultato finale – ma anche svolta nel rispetto degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza e dalle stesse disposizioni approntate in materia, dal datore di lavoro e/o dai suoi più stretti collaboratori. Ciò, secondo alcuni, in esecuzione dell’obbligazione principale di esplicazione della prestazione di lavoro. Ciò, secondo altri, in esecuzione di obbligazioni accessorie e in ossequio al principio dell’integrazione del contratto prevista dall’art. 1374 c.c., in forza del quale, il contratto obbliga le parti anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge. Ciò, secondo altri ancora, in forza del generale canone di correttezza sancito dall’art. 1175 c.c. 35, in forza del quale, il datore di lavoro può esigere la collaborazione del lavoratore al suo obbligo di tutelare la salute e sicurezza dei suoi dipendenti. Con la stipula del contratto di lavoro, il lavoratore, dunque, assume obblighi di sicurezza in primo luogo nei confronti del datore di lavoro: osservare le disposizioni e le istruzioni da quest’ultimo impartitegli; utilizzare i dispositivi di protezione individuale messi a sua disposizione, ecc. La violazione da parte sua degli obblighi impostigli dalla normativa di sicurezza potrà determinare, nelle realtà produttive più ridotte, persino danni alla integrità fisica dello stesso datore di lavoro; in quelle più complesse e articolate, inciderà, comunque, nella sua sfera giuridica, esponendolo a responsabilità particolarmente gravose: pur se non danneggiato direttamente, infatti, il datore di lavoro potrebbe subire ripercussioni indirette da quella condotta inadempiente in quanto lesiva dell’integrità psico-fisica di altri lavoratori e/o di terzi presenti sul luogo di lavoro. Assume, altresì, obblighi di sicurezza nei confronti degli stessi colleghi di lavoro. Il sol fatto di operare nell’ambito della stessa organizzazione produttiva determina, infatti, per i lavoratori, la nascita di reciproci obblighi di protezione dell’integrità psico-fisica; determina, altresì, il reciproco affidamento che, nello svolgimento della propria attività ciascuno operi in sicurezza al fine di preservare la salute e l’integrità dell’altro. Assume, infine, obblighi di sicurezza nei confronti della altre persone presenti sul luogo di lavoro.

Tratto da L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro di Mariantonietta Martinelli I WORKING PAPERS DI OLYMPUS – 37/2014 

Commenti