Aggiornamento quinquennnale
deiRSPP e degli ASPP
Questo obbligo è previsto dall’art. 32,
comma 6, D.Lgs. n. 81/2008, e ha
trovato una specifica regolamentazione
nell’accordo StatoRegioni
26
gennaio 2006 che lo ha circoscritto
al cosiddetto modulo B (60 o 40 ore
per gli RSPP a seconda del codice
ATECOe 28 ore per gli ASPP).
Fin dall’introduzione di questo
provvedimento si è acceso un notevole
dibattito sulla decorrenza dei
cinque anni, tant’è vero che si è reso
necessario a breve tempo (come nel
caso degli accordi 21 dicembre
2011) l’emanazione di un ulteriore
accordo 5 ottobre 2006 che, è opportuno
ricordare, ha suscitato molte
perplessità legate addirittura anche
alla legittimità dello stesso.
Questo accordo 5 ottobre 2006 aveva
fissato al 14 febbraio 2012 il termine
ultimo per assolvere all’obbligo
dell’aggiornamento legato all’esonero
dai corsi; dunque, l’accordo 25
luglio 2012, nel preannunciare la
prossima revisione dell’accordo StatoRegioni
26 gennaio 2006 (necessaria
anche in considerazione del fatto
che è anteriore al D.Lgs. n. 81/
2008), con riferimento a coloro che
non hanno adempiuto a questo obbligo
entro i termini e, più in generale,
in tutti in casi in cui il RSPP o
l’ASPP non abbia completato l’aggiornamento
entro la scadenza dei
cinque anni, comporterà la perdita
della propria “operatività”, ossia «Ciò
significa che, pur mantenendo il requisito
derivato dalla regolare frequenza
ai corsi, egli non è in grado di poter
esercitare i propri compiti fintanto che
non venga completato l’aggiornamento
per ilmonte oremancante, riferito al
quinquennio appena concluso».
In altri termini, secondo l’accordo
25 luglio 2012, in questa ipotesi, si
realizzerebbe solo una sospensione
dai compiti e non una decadenza
dall’incarico in quanto «Il completamento
dell’aggiornamento consente,
pertanto, di riacquisire la fruibilità
del credito relativo al modulo B consentendo,
contemporaneamente, a
ASPP e RSPP di recuperare la propria
“operatività”».
Ulteriori disposizioni di notevole rilevanza
sono dettate, infine, per la decorrenza
dell’aggiornamento di
ASPP e RSPP esonerati ai sensi dell’art.
32, comma 5, D.Lgs. n. 81/
2008[16]; per coloro che hanno conseguito
la laurea prima del 15 maggio
2008 (data di entrata in vigore
del D.Lgs. n. 81/2008) l’aggiornamento
quinquennale dovrà essere
completato entro il 15 maggio 2013,
mentre per quelli laureati successivamente
alla data del 15 maggio 2008
l’aggiornamento dovrà essere completato
entro cinque anni dalla data
di conseguimento della laurea.
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