SISTEMA ISTITUZIONALE SICUREZZA

SISTEMA ISTITUZIONALE SICUREZZA

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Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. si è proceduto a delineare e istituire un vero e proprio sistema istituzionale della prevenzione, dedicando il Capo II del decreto proprio al SISTEMA ISTITUZIONALE.
Viene definito all’art. 2 , comma 1, lettera p) “sistema di promozione della salute e sicurezza” come il complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.
Il sistema istituzionale delineato dal D. Lgs 81/08 e s.m.i. ha definito i seguenti istituti e definito i ruoli di:
•  Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza (art. 5)
•  Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6)
•  Comitati regionali di coordinamento (art. 7)
•  Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) (art. 8)
•  EX ISPESL/INAIL e IPSEMA (art. 9).
All’art. 5 viene definito un nuovo “organismo” detto Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed è composto da:
tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
un rappresentante del Ministero dell’interno;
cinque rappresentanti delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
e con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL.
Il Comitato, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, ha il compito di:
a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
b) individuare obiettivi e programmi dell’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell’azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;
d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l’uniformità dell’applicazione della normativa vigente;
f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.
Le parti sociali sono consultate preventivamente e sull’attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.
Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con Regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.
Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.
Un ruolo fondamentale è attribuito alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ricostituita con Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2008), nella quale, come previsto dall’art. 6 comma 1 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., sono presenti paritariamente rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e delle parti sociali. Secondo l’art. 6 , comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti:
- esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;
- esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato;
- definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione;
- validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;
- elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore;
Secondo l’art. 6 , comma 8, la commissione consultiva ha i seguenti compiti:
- definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;
- valutare le problematiche connesse all’attuazione delle Direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;
- indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale;
- elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;
- elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenze, anche previa individuazione di tipologie di attività per le quali l’obbligo in parola non operi in quanto l’interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; 
- elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
L’INAIL Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e per le proprie competenze è il gestore dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In Italia i lavoratori vittime di infortuni e malattie professionali godono della copertura INAIL,che garantisce loro prestazioni sanitarie ed economiche.
L’INAIL nasce nel 1898 come Ente Pubblico non economico e, ad oggi, la sua materia è sancita dal Decreto del Presidente della Repubblica 1124 del 30 giugno 1965.
Gli obiettivi perseguiti dall’INAIL sono molteplici, ma su tutti l’obiettivo principale è la prevenzione, la prima forma di garanzia per ogni lavoratore è l’informazione sui rischi presenti sul luogo di lavoro e che le sue specifiche mansioni comportano. Per questo l’INAIL organizza e predispone specifici percorsi formativi e un monitoraggio continuo dei livelli di occupazione e dei tassi di infortunio, con la concessione di incentivi economici alle imprese virtuose in ambito di sicurezza.
Secondo l’art. 9 comma 4 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’INAIL svolge i seguenti compiti:
a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con l’ISPESL;
c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;
d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
d-bis) può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera….
L’ISPESL Istituto Superiore Prevenzione E Sicurezza Lavoro, era l’organo tecnico-scientifico per la ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nonché “focal point” italiano nel network informativo dell'Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro.
Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'ISPESL è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Secondo l’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’ISPESL svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell’INAIL:
a)  svolgere e promuovere programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
b)  intervenire nelle materie di competenza, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome, nell’ambito dei controlli che richiedono un’elevata competenza scientifica;
d)  svolgere attività di organismo notificato per attestazioni di conformità;
e)  effettuare le prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
f)  fornire consulenza organi centrali dello Stato e delle Regioni e delle Province autonome;
g)  fornire assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province autonome per l’elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;
h)  supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;
i)  può svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
l)  effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
m)  partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della Norma Tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;
n)  assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l’accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;
o)  diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi;
p)  coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell’Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 
q)  supporta l’attività di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.                     L’IPSEMA o Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, era un ente pubblico previdenziale che aveva il compito precipuo di assicurare la tutela previdenziale, infortunistica e delle malattie professionali ai soli dipendenti del settore marittimo ed in parte della navigazione aerea.
Con l'art. 7 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010), l'IPSEMA è stato soppresso e le relative funzioni, con decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state attribuite all'INAIL.
Secondo l’art. 9 comma 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., l’IPSEMA svolgeva le seguenti attività che ora sono di competenza dell’INAIL:
a)  raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro nel settore marittimo che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;
b)   concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
c) finanzia, nell’ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
d)  supporta le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;
e)   eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1187, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 con riferimento agli infortuni del settore marittimo.
Un’altra novità del sistema istituzionale sancito dal D. Lgs. 81/08 è l’istituzione del SINP Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
Il sistema deve :
- fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;
- sostituire il registro infortuni.
Nel SINP (gestito tecnicamente ed informaticamente dall’INAIL) confluiranno informazioni e dati relativi al quadro produttivo e occupazionale, ai rischi, agli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte, alle attività di vigilanza.
Le aziende produrranno la propria documentazione obbligatoria in formato elettronico e la dovranno trasmettere ad enti o amministrazioni pubbliche via internet, senza l'obbligo della registrazione degli infortuni e della tenuta del relativo registro.
La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco; per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.
In particolare il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali esercita l’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività:
a)  attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l’impiego di esplosivi;
b)  lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
c)  ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro, deve essere garantito:
• dal controllo degli organismi interni all’attività lavorativa;
• dagli interventi ispettivi delle strutture pubbliche preposte alla vigilanza.
Per cui agli organi di controllo interno aziendale è riservato il primo livello di prevenzione; agli organi di vigilanza pubblici spettano:
•   le verifiche per il rispetto delle norme antinfortunistiche;
•   l’adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori;

Gli organi di vigilanza svolgono anche altre attività di informazione e assistenza, attività autorizzative, attività di indagine e ricerca, promozione di soluzioni e linee guida, ecc.
I controlli sono principalmente rivolti all’attuazione delle procedure e alla “organizzazione della prevenzione”.

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