semplificazione prevenzione degli incendi

prevenzione degli incendi
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi
VALUTAZIONE DEI PROGETTI (ART.3)
DEVE ESSERE RICHIESTA PER I NUOVI IMPIANTI O COSTRUZIONI  E  PER LE MODIFICHE DI QUELLI ESISTENTI (che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)
PROCEDIMENTO DI DEROGA (ART. 7)
QUALORA GLI INSEDIAMENTI O GLI IMPIANTI PRESENTINO CARATTERISTICHE TALI DA NON CONSENTIRE L’INTEGRALE OSSERVANZA DELLA NORMATIVA VIGENTE, GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE AL COMANDO DOMANDA MOTIVATA PER LA DEROGA AL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PRESCRITTE
CONTROLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4)
PRIMA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DEVE ESSERE PRESENTATA LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA)
PRESENTAZIONE
60 GG. PER EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO
ESISTO POSITIVO    RILASCIO CPI (PER CAT. C)
ESITO NEGATIVO    PRESCRIZIONI COMUNICAZIONE AUTORITA’   
In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni.
CONTROLI DI PREVENZIONE INCENDI (ART. 4)
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.
ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO (ART. 5)
OGNI 5 ANNI, DEVE ESSERE PRESENTATA, DA PARTE DEL TITOLARE DELL’ATTIVITA’, DICHIARAZIONE ATTESTANTE L’ASSENZA DI VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA ANTINCENDI
Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale è elevata a dieci anni.
6)  Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
7)  Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624
8) Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
64)  Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
71)  Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti
72)  Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato
77) Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m
NULLA OSTA DI FATTIBILITA’ (ART. 8)
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
VERIFICHE IN CORSO D’OPERA (ART. 9)
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.
OBBLIGHI CONNESSI CON L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ (ART. 6)
Gli enti e i privati responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del D.Lgs. 81/08, hanno l’obbligo di:
- mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione incendi o all’atto del rilascio della ricevuta della presentazione della SCIA
- assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l’informazione, devono essere annotati in un apposito registro, a cura dei responsabili delle attività, mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza dei VV.F.

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