STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
L’articolo 12 del D. Lgs. 494/96 stabiliva che il Piano di Sicurezza e Coordinamento doveva contenere la stima dei costi della sicurezza. Con l’introduzione del D. Lgs. 81/08 tale concetto è confermato; infatti nell’allegato XV del suddetto decreto sono menzionati i requisiti minimi del PSC e tra questi vi è anche la stima dei costi.
Nel determinare la stima dei costi della sicurezza è di fondamentale importanza fare una distinzione tra: gli oneri derivanti dalla sicurezza ordinaria, i cui costi sono già inclusi nelle voci di capitolato e/o elenco prezzi e sono imputabili al rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e quelli derivanti dalla sicurezza straordinaria, individuati dal Coordinatore nel PSC e legati al cantiere specifico e cioè al tipo di lavorazioni, alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche geologiche, ecc.
IL PREZZARIO E LA STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
La stima dei costi , ai sensi del punto 4.3 dell’allegato XV, deve essere fatta analiticamente tramite computo metrico estimativo. Un importante strumento per la redazione della stima dei costi della sicurezza, in modo completo ed analitico, è il prezzario dei costi della sicurezza. All’interno del prezzario vi sono oltre 1.800 voci di costo, complete di analisi ed è, inoltre, possibile crearne delle nuove.
Attraverso l’utilizzo del prezzario: le imprese potranno formulare con chiarezza il valore delle spese a cui sono obbligate per la protezione dei lavoratori, mettendo poi in evidenza l’assenza di ribassi. le amministrazioni pubbliche, in fase di valutazione delle offerte, potranno giudicare in modo organico e coerente la congruità delle offerte delle imprese, così come anche l’assenza di ribassi su quelle specifiche voci.
LA STIMA DEI COSTI NEI LAVORI PUBBLICI E PRIVATI
La stima dei costi della sicurezza varia a seconda che si tratti di lavori pubblici o privati.
Nel settore privato la stima dei costi della sicurezza deve essere effettuata esclusivamente nell’ambito del PSC da parte del CSP in forma analitica.
Nell’ambito dei lavori pubblici, invece, bisogna evidenziare non soltanto i costi della sicurezza del PSC, ma anche quelli del POS.
Pertanto, accanto ai costi della sicurezza riferiti al PSC stimati dal coordinatore per la progettazione, andranno stimati dall’impresa i costi della sicurezza riferiti al POS.
ELEMENTI DA CONSIDERARE PER LA STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
Per effettuare la stima dei costi della sicurezza bisogna considerare quanto stabilito al punto 4 dell’allegato XV:
4.1. - Stima dei costi della sicurezza
4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.
4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
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