RSPP BOZZA ACCORDO STATO REGIONI 2016

PREMESSA
Capacità e requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni (di seguito indicato D.lgs.n. 81/2008), all’art. 32 detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) prevedendo, in particolare, che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione debbano essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
La norma subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:
1. un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento.

Definizione dei corsi di formazione e individuazione dei soggetti formatori
L’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008 rinvia per l’individuazione dei contenuti dei percorsi formativi all’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni (di seguito indicato come accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006).

Esoneri dalla frequenza ai corsi di formazione e dal possesso del diploma di scuola secondaria superiore

L’art. 32 del decreto in parola identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In tal caso, viene comunque puntualizzato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP, debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro- correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.
Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Possono altresì svolgere le funzioni sopra richiamate coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003; per tali soggetti è comunque necessaria la frequenza ai corsi di formazione e ai relativi aggiornamenti.

L’accordo per la formazione dei responsabili e degli addetti

L’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 ha introdotto un processo di formazione specialistica molto impegnativo e comunque tale da richiedere una complessa organizzazione e gestione dei corsi. A tal proposito, al punto 2.7 - Sperimentazione - è stato previsto, in fase di prima applicazione, che le Regioni, in sede di auto coordinamento, potessero avviare una sperimentazione al fine di testare il nuovo impianto formativo, per gli eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.
Tali attività di monitoraggio della sperimentazione, realizzate attraverso un gruppo tecnico costituito ad hoc presso il Coordinamento delle Regioni e composto da rappresentanti appartenenti sia alla Commissione istruzione, lavoro, innovazione e ricerca sia alla Commissione salute, hanno evidenziato la necessità di una revisione dell’accordo del 2006 tenendo conto sia delle esperienze realizzate in attuazione della vigente regolamentazione sia della valutazione di modelli sperimentali.
Un ulteriore, fondamentale, elemento che rende necessaria la revisione dell’accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 è dato dal quadro normativo in materia, profondamente mutato a seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e della successiva emanazione degli accordi o dei provvedimenti in tema di formazione  previsti  dal  d.lgs.  n.  81/2008  stesso  (accordo  formazione  lavoratori  ex  art.  37,  accordo formazione datori di lavoro ex art. 34, accordo formazione uso attrezzature ex art. 73, comma 5, definizione dei requisiti del formatore a cura della Commissione Consultiva permanente, recepito nel corrispondente decreto interministeriale 6 marzo 2013).
Tutto ciò premesso, il Governo e le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:
• al  punto  2.7  -  Sperimentazione  -  dell’accordo  Stato-Regioni  del  26  gennaio  2006  attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
• ai commi 4 e 5 dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2008;
concordano la revisione del citato accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Modifiche alla disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
e attuazione dell’art. 32, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 98/2013

Atteso  che  in  sede  di  prima  applicazione  della  pertinente  disciplina  sono  emerse talune questioni controverse in tema di formazione, il presente accordo contiene disposizioni integrative e correttive degli accordi vigenti sulle medesime tematiche.
In tale contesto vengono rivisitati gli accordi del 21 dicembre 2011 (ex artt. 34 e 37 d.lgs. n. 81/2008) relativamente alla formazione in modalità e-learning. Di conseguenza, l’allegato II al presente accordo sostituisce l’allegato II agli accordi del 21 dicembre 2011.
Si precisa che i corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente accordo.
In relazione a quanto previsto all’art. 32, comma 1, lettere c) e d), del d.l. n. 69/2013, nel testo di cui alla legge di conversione (legge n. 98/2013), il presente accordo reca – in Allegato III – la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro.
Infine, in attesa della completa attuazione ad opera delle Regioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 276/2003 relative al “libretto formativo del cittadino”, l’accordo individua – in allegato IV – un modello utile alla tenuta della documentazione relativa all’avvenuta formazione. Ciò allo scopo di favorire la corretta tenuta della documentazione stessa e, al contempo, permettere che, in caso di mutamento di lavoro, il datore di lavoro possa avere rapidamente contezza della formazione già effettuata dal soggetto.
Le Regioni e le Province autonome si impegnano a favorire e sostenere sperimentazioni finalizzate all’adozione su supporto informatico del Modello di cui all’allegato IV, con modalità tali da consentirne la piena integrazione nello schema del Libretto Formativo del cittadino, una volta messo a regime.

TRATTO DAL DOCUMENTO "Nuovo_accordo_RSPP_rev_tecnici_ministeri"


BOZZA NON ANCORA IN VIGORE

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